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Sinistro stradale – distrazioni tecnologiche dei dispositivi elettronici

    A cura del Cav. Mario Ricca Brigadiere del CC in quiescenza

    Ormai è chiaro ed è noto a chiunque, che statisticamente il cellulare durante la guida distrae l’autista e di conseguenza provoca sinistri stradali o volte con gravi lesioni e a volte con esiti mortali.

    In giro, si notano, otto veicoli su dieci fare un uso spropositato del cellulare, nonostante il comportamento è vietato dall’art.173, comma 2-3bis del Codice della strada che prevede alte sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie con decurtazione di 5 punti sulla patente di guida e della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso oggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.

    Ma questo evidentemente non basta a scoraggiare.

    Preso atto di tale triste e riprovevole realtà, è scesa in campo anche la magistratura (Procura di Udine prot. 3928/2018 del 19 giugno 2018, Procura di Pordenone prot. 4414 del 26 giugno 2018 e Procura di Genova prot. 0002595 del 9 agosto 2018), la quale si sta muovendo con circolari, dando delle disposizioni alla polizia operante intervenuta sul posto anche nei casi gravi, gravissimi o con esiti mortali, di acquisire i cellulari o altri dispositivi elettronici; caso contrario se l’autista non collabora, scatta il sequestro per accertamenti sullo stesso dispositivo; lo dice l’articolo 360 del Codice di Procedura Penale.

    Si analizzano gli apparecchi tecnologici per capire se l’automobilista stesse usando il cellulare nel momento in cui si è verificato il sinistro.

    Stando all’articolo 354 del Codice di Procedura Penale, la Polizia Giudiziaria, in caso di reato, dovrà effettuare accertamenti urgenti sulle cose, sui luoghi e sulle persone.

    In particolare in caso di incidente con esito mortale o lesioni che paiono fin da subito gravissime, la Polizia Giudiziaria dovrà attivarsi per verificare innanzitutto l’orario esatto dell’evento. Pertanto chi è protagonista di gravi sinistri stradali, deve collaborare con le Forze dell’Ordine intervenute, mostrando il proprio cellulare altrimenti si può addirittura sequestrare per accertare se durante la guida nel momento in cui si è verificato l’evento, lo stesso autista fosse distratto; in sostanza se facesse uso di dispositivo elettronico o di cellulare.

    Si dà atto che la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5 16 gennaio 2018, Rv. 272319), ha ritenuto che i messaggi Whatsapp e gli s.m.s. conservati nella memoria di un telefono cellulare sequestrato hanno natura giuridica di documenti, ex art. 234 c.p.p., sicché la loro acquisizione non costituisce attività d’intercetta disciplinata dagli artt.266 e seguenti c.p.p.

    Infine, si ricorda che l’atto di sequestro di urgenza può essere redatto dall’ Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma in caso di urgenza può essere redatto anche dall’Agente di Polizia Giudiziaria, art. 113 disp. att.c.p.p