GLI ASPETTI OPERATIVI DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DICEMBRE 2024
Uno sguardo complessivo alla riforma
Con legge 25 novembre 2024, n. 177 «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» si è provveduto a modificare ben quarantotto articoli del codice della strada, aggiungendone inoltre uno.
Si sono inoltre modificati tre articoli del codice penale, tutta l’area normativa della micromobilità elettrica (monopattini), effettuando inoltre modifiche su molte altre norme.
La legge 177/2024 è strutturata in cinque titoli, ognuno dei quali inerente una specifica tematica, con i primi quattro suddivisi a loro volta in capi e costituita, nel complesso, da trentasei articoli, il tutto strutturato secondo il seguente schema.
La legge di riforma è intervenuta su tutti i Titoli del codice della strada ma in particolare sul Titolo V (Norme di comportamento).
Titolo V C.d.S. Norme di comportamento Articoli da 140 a 193 | Articoli Modificati dalla legge 177/2024 142, 143, 145, 147, 148, 150, 153, 154, 158, 173, 175, 176, 177, 182, 186, 187, 188, 193 |
Le ambiguità e i dubbi interpretativi
Molte, purtroppo, le ambiguità lessicali che non facilitano l’interpretazione delle norme della riforma.
Solo per portare un esempio si pensi alla nuova definizione di “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile” prevista dall’art. 3 C.d.S., comma 12-ter: «Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all’unica direzione consentita a tutti i veicoli.».
Si intende una corsia dove le biciclette possono circolare in ambedue i sensi?
Oppure si intende una corsia dove le biciclette possono circolare nella direzione opposta rispetto al più generale senso di marcia della specifica carreggiata?
Altrettanti i dubbi interpretativi.
Per esempio, riprendendo la stessa definizione e considerato l’art. 1 comma 75-quinquies della L. 27 dicembre 2019, n. 160 («I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-viciesquinquies, sono equiparati ai velocipedi.») e il successivo c. 75-undecies («È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi.
Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano.») viene da chiedersi se i monopattini possano o meno circolare appunto sulla “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”.
Del resto la stessa circolare interpretativa, a testimonianza che le nuove norme non sono chiare neanche per l’estensore della stessa, apre con «Ogni singola modifica, anche quella apparentemente marginale relativa a singole parole o concetti, dà avvio ad una semplificazione normativa …» per proseguire però con l’opposta considerazione: «Attesa la complessità di talune tematiche … si suggerisce una particolare cautela nell’affrontare alcuni aspetti operativi, …».
LE MODIFICHE ALLA DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE IN RELAZIONE AGLI ART. 2 E 3 C.D.S.
la legge di riforma:
• Sostituisce integralmente il punto E-bis (STRADE URBANE CICLABILI) del comma 3 dell’art. 2 C.d.S. di fatto eliminando alcune caratteristiche di questo tipo di strada;
• Abolisce la «casa avanzata» art. 3 C.d.S., comma 1, numero 7-bis, sostituendola, nei fatti, da una «zona di attestamento ciclabile»;
• Ridefinisce la corsia ciclabile (art. 3 C.d.S., c. 12-bis);
• Definisce la «zona ciclabile»;
• Ridefinisce la «corsia ciclabile per doppio senso ciclabile».
LE MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
Con le modifiche all’art. 6 C.d.S. si provvede a istituire la nuova «zona a traffico limitato territoriale» (art. 6 comma 1-sexies – abbreviabile in ZTLT) e adottabile alle seguenti condizioni:
• le strade sulle quali istituire la ZTLT devono essere di tipo diverso da quelle di tipologia A o B;
• le strada non devono essere già soggette a disciplina più restrittiva ai sensi dell’art. 7 C.d.S.;
• in caso di istituzione della ZTLT si devono assicurare adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alla stessa;
• la proposta di istituzione deve essere adottata sentito il Prefetto o i Prefetti competenti per territorio.
Si apre quindi alla possibilità di controllo degli accessi alla ZTLT tramite sistemi automatici, così come a un nuovo controllo dinamico (ma non automatico) interno alla ZTLT tramite strumentazioni a bordo di veicoli.
Con le modifiche all’art. 7 C.d.S. si rivede la disciplina della sosta nei centri abitati e il correlato sistema sanzionatorio.
In particolare:
• si prevede la sosta per carico e scarico delle “cose”, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, e luoghi comunque connessi alle reti di trasporto pubblico, quindi aprendo alla possibilità di istituire appositi spazi a uso non solo da parte di veicoli adibiti a trasporto merci;
• si regolarizzano le fasce di sosta laterali alla sede stradale per l’uso come parcheggi a pagamento;
• rimandando peraltro ad apposito decreto, si sancisce la necessità di precisazioni sulle modalità di riscossione del pagamento del parcheggio, sulle caratteristiche, sulle modalità costruttive e sui criteri di installazione e manutenzione dei dispositivi di controllo nonché sui limiti massimi per le tariffe;
• si prevede infine un bilanciamento complessivo fra aree adibite a sosta libera e aree a pagamento
LE NUOVE REGOLE SULLE SANZIONI PER SOSTA LIMITATA E IL RECUPERO DELLA TARIFFA IN CASO DI SOSTA A PAGAMENTO
Con riferimento al sistema sanzionatorio correlato alla sosta:
• si precisa che è possibile sanzionare nuovamente dopo che sono trascorse 24 ore dal primo verbale (attenzione: non dalla mezzanotte del giorno successivo, ma dopo 24 ore dal primo verbale, con l’evidente difficoltà di sapere quando il precedente è stato redatto, dal momento che non è detto sia stato lasciato un preavviso);
• si specifica la sanzione dovuta per il superamento dei limiti temporali di sosta, con un particolare calcolo della sanzione;
• si prevede il recupero della tariffa non corrisposta in caso di parcheggio a pagamento, senza però specificare se tale recupero della tariffa debba poi essere riversato all’eventuale gestore oppure no o, comunque, essere diversamente imputato in bilancio;
SOSTA VIETATA |
una sanzione ogni 24 ore (non alla mezzanotte!) – vale anche per i casi seguenti |
SOSTA OLTRE I LIMITI DI TEMPO |
• € 26 – € 102 moltiplicato il numero di periodi INTERI di tempo |
• Esempio – se il tempo massimo di sosta era 1 ora >>1 ora e 50 minuti = € 26 (si paga solo € 26 perché è trascorso solo un intero periodo di tempo) >> 2 ore e 10 minuti = € 52 (si paga il doppio perché sono trascorsi due periodi interi di tempo) |
• Il tutto fino a massimo 4 volte la sanzione quindi € 104 |
SOSTA PER TEMPO LIMITATO SENZA SEGNALARE ORARIO DI INIZIO Art. 157 – commi 6/8 – € 42 – € 173 [non oggetto di modifica] |
SOSTA NON PAGATA (comma 15 art. 7) € 42 – € 173 + recupero tariffa intero giorno (sanzione «maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento») |
SOSTA PAGATA INSUFFICIENTE (comma 15 art. 7) • Supero entro il 10% del tempo >> nessuna sanzione – nessun recupero • Supero fra il 10% e il 50% del tempo >> sanzione ridotta al 50% quindi € 21 – € 86,50 – recupero tariffa dell’intero giorno • Supero oltre il 50% del tempo >> sanzione piena quindi € 42 – € 173 – recupero tariffa dell’intero giorno ATTENZIONE TUTTI GLI IMPORTI (COMPRESO IL RECUPERO TARIFFA) SONO SOGGETTI ALLA RIDUZIONE DEL 30% SE CORRISPOSTI ENTRO 5 GIORNI – PER PERIODO SI INTENDE UN GIORNO (ambedue i concetti sono specificati nella circolare) |
In modo simile alla sosta si provvede per la sanzione in caso di superamento del limite temporale relativamente alla circolazione in zona a traffico limitato tariffata, così come per il recupero della relativa tariffa, secondo il seguente schema.
ZTL TARIFFATA una sanzione ogni 24 ore (non alla mezzanotte!) – vale anche per i casi seguenti |
TARIFFA NON PAGATA (comma 14-bis art. 7) € 83 – € 332 + recupero tariffa intero giorno (sanzione «maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento») |
TARIFFA PAGATA INSUFFICIENTE (comma 14-ter art. 7) Supero entro il 10% del tempo nessuna sanzione – nessun recupero |
Supero fra il 10% e il 50% del tempo sanzione ridotta al 50% quindi € 41,50 – € 166,00 – recupero tariffa parte non pagata |
Supero oltre il 50% del tempo sanzione piena quindi € 83 – € 332 – recupero tariffa parte non pagata |
ATTENZIONE TUTTI GLI IMPORTI (COMPRESO IL RECUPERO TARIFFA) SONO SOGGETTI ALLA RIDUZIONE DEL 30% SE CORRISPOSTI ENTRO 5 GIORNI (specificato nella circolazione) |
ALTRE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI
La legge di riforma adotta inoltre altre modifiche alla circolazione nei centri abitati, in particolare:
• possibilità di circolazione in senso opposto, per i velocipedi, rispetto al senso di marcia della strada a senso unico;
• deroga dalla installazione di segnaletica in caso di divieti e limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, con carattere prescrittivo di altri mezzi di informazione utilizzati per mettere a conoscenza i cittadini dei provvedimenti;
• previsione di «zone ciclabili», ove può essere esclusa o limitata la circolazione di altri veicoli.
LE MODIFICHE ALLE NORME SULLA SEGNALETICA STRADALE E GLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
Grazie all’inserimento, all’art. 41 del C.d.S., di un nuovo comma 19-bis si rende prescrittiva, a tutti gli effetti, la segnaletica su pannelli a messaggio variabile, mentre con le modifiche all’art. 42 c. 2 si prevede che divengano «segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati ad impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli».
Sempre intervenendo sul Titolo II del codice della strada, con una modifica al comma 6 dell’art. 45 si stabilisce l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica, cosa prima prevista, per gli strumenti di controllo della velocità, solamente a livello di circolare ministeriale.
In questo modo si va in qualche modo a sanare un aspetto spesso materia di contenzioso: la verifica di funzionalità e di taratura degli strumenti utilizzati dagli organi di polizia stradale per il controllo della velocità.
Le modifiche alle norme sulla segnaletica stradale e gli obblighi relativi agli strumenti di controllo della velocità
Grazie all’inserimento, all’art. 41 del C.d.S., di un nuovo comma 19-bis si rende prescrittiva, a tutti gli effetti, la segnaletica su pannelli a messaggio variabile, mentre con le modifiche all’art. 42 comma 2 si prevede che divengano «segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati ad impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli».
Sempre intervenendo sul Titolo II del codice della strada, con una modifica al comma 6 dell’art. 45 si stabilisce l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica, cosa prima prevista, per gli strumenti di controllo della velocità, solamente a livello di circolare ministeriale.
In questo modo si va in qualche modo a sanare un aspetto spesso materia di contenzioso: la verifica di funzionalità e di taratura degli strumenti utilizzati dagli organi di polizia stradale per il controllo della velocità.
LUCI ACCESE PER I VELOCIPEDI?
Modificando l’art. 68 C.d.S. si sostituisce l’elencazione dei casi nei quali i dispositivi di segnalazione dei velocipedi devono essere funzionanti, con un rinvio all’art. 152, comma 1 da leggersi in congiunzione con l’art. 153 comma 1.
Non è ben chiaro se in questo modo, mancando un riferimento preciso, i velocipedi si debbano equiparare a ciclomotori e motocicli, e quindi hanno l’obbligo di tenere le luci accese anche di giorno nei centri abitati, oppure agli altri veicoli (che hanno quest’obbligo solo fuori dei centri abitati), al di là dell’obbligo, per tutti, di tenerle accese da mezz’ora dopo il tramonto del sole e mezz’ora prima del suo sorgere, oltre che nei casi di scarsa visibilità e negli altri casi particolari specificati (gallerie, nebbia, caduta neve, ecc.).
Si propende per la prima ipotesi anche perché altrimenti le modifiche effettuate non avrebbero senso logico dal momento che le semplici dotazioni erano già previste dal codice e il regolare funzionamento ne derivava logicamente.
LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI e nuove disposizioni per le esercitazioni di guida
Viene ridefinita la disciplina della limitazione alla guida per i neopatentati con:
• innalzamento del 50% del rapporto tra peso e potenza relativo ai veicoli per i quali è interdetta la guida: per gli autoveicoli, fino a 75 kW/t e, per i veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, fino a 105 kW;
• l’estensione del divieto a 3 anni dal rilascio della patente.
I limiti di potenza non si applicano quando il neopatentato consegua una patente di categoria superiore, permanendo inoltre le precedenti esenzioni e quindi:
• veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’art. 188, in presenza dell’invalido;
• neo-patentato accompagnato da persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a 65 anni, munita di patente, conseguita da almeno 10 anni, valida anche per categoria superiore.
L’apparato sanzionatorio rimane inalterato (sanzione pecuniaria da euro 165 a euro 660, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 2 a 8 mesi).
Con le modifiche all’art. 122 C.d.S.:
• si prevede che le esercitazioni senza istruttore di scuola guida siano possibili solamente dopo aver effettuato
esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna e portando con sé la certificazione rilasciata dall’autoscuola che comprova l’assolvimento di tale obbligo;
• si specifica il divieto di trasportare passeggeri in caso di autorizzazioni per conseguire patenti di categoria AM, A1, A2 e A (prima il divieto non era esplicitato formalmente), a meno che il passeggero non abbia funzione di istruttore;
• si prevedono sanzioni specifiche (da euro 100 a euro 300) in relazione alle nuove disposizioni.
MODIFICHE AL CAPITOLO VELOCITÀ
La legge 177/2024 con gli art. 4 e 10 va a modificare l’art. 142 («Limiti di velocità») C.d.S.; va ricordato che tale articolo disciplina i limiti di velocità individuati in relazione alla tipologia di strada e alla categoria di veicoli, che possono peraltro essere fissati in modo diversa dagli enti proprietari della strada, anche per esigenze contingenti.
L’attuale previsione sanzionatoria è suddivisa in quattro fasce, in relazione alla velocità misurata rispetto a quella consentita:
• di non oltre 10 km/h (comma 7);
• di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h (comma 8);
• di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h (comma 9);
• di oltre 60 km/h (comma 9-bis).
Come già anticipato la modifica apportata all’art. 45 comma 6 C.d.S. ha inserito nello stesso comma un periodo che prevede l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica.
Limiti di velocità
Per tipo di strada Limiti massimi in assoluto | Imposti dall’ente proprietario della strada Minimi e massimi | Per tipo veicoli |
Con l’inserimento del nuovo comma 6-ter in caso di più violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, si potrà avere una sorta di “cumulo”, applicando, ove più favorevole, la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo.
Questo a patti che si tratti di illeciti commessi su tratti di strada che ricadono nella competenza del medesimo ente e nell’arco temporale di un’ora.
Da notare che:
• l’unificazione deve essere richiesta dal trasgressore entro 120 giorni dalla notificazione del primo verbale informando il comando che ha accertato la violazione più grave (potrebbe essere anche lo stesso) che si intende estinguere inviando una richiesta formale;
• il pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo deve essere effettuato entro 100 giorni dalla notificazione della sanzione più grave o quella notificata per prima (se sono uguali), anche in più di una volta, comunque entro i 100 giorni;
• in caso di pagamento già effettuato di più verbali oggetto di unificazione il trasgressore potrà chiedere il rimborso;
• il trasgressore deve inviare una richiesta di archiviazione ai comandi che hanno accertato le violazioni diverse da quella più grave da estinguere, allegando la prova del pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo così come la prova del pagamento delle spese di accertamento e notificazione per i verbali dei quali si chiede l’archiviazione;
Introducendo un ulteriore periodo al comma 8 dell’art. 142 C.d.S. si prevede in caso di ripetizione, nell’anno, della violazione relativa a eccesso di velocità contenuto fra i 10 km/h e i 40 km/h, commessa all’interno del centro abitato, una sanzione pecuniaria da euro 220 a euro 880, aumentata rispetto a quella “standard” (da 173 a euro 694), accompagnata sempre dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Tratto da City Next – a cura di Sergio Bedessi