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Rc Auto, sì al risarcimento al passeggero vittima anche se è il contraente

     In Francia una persona che ha concluso un contratto RcAuto mentendo, in modo doloso, su chi fosse il conducente abituale, è rimasto ferito in un incidente mentre non era alla guida ma era a bordo come trasportato («passeggero vittima»). Orbene, in questa situazione la normativa francese consente sia di poter eccepire la nullità del contratto per falsa dichiarazione dolosa sia alla compagnia assicuratrice, nell’ipotesi in cui tale nullità sia inopponibile, di ottenere il rimborso della totalità delle somme versate a favore di questo «passeggero vittima» in esecuzione del contratto di assicurazione mediante un ricorso da questi proposto sulla base del citato comportamento doloso. Secondo la Corte di Giustizia,

    sentenza 19 settembre 2024, C-236-23, però, un siffatto rimborso porterebbe a privare di ogni effetto utile le disposizioni della Direttiva 2009/103, limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima di ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della RcAuto. Bocciato dunque l’art. L. 113-8 del Codice delle assicurazioni francese che contempla la nullità del contratto di assicurazione in caso di reticenza o falsa dichiarazione dolosa da parte dell’assicurato, a meno che la Corte di Cassazione (giudice del rinvio) – che sta trattando la controversia tra, da un lato, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) e, dall’altro, il sig. TN, la MAAF assurances SA, il Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fondo di garanzia delle assicurazioni obbligatorie per danni, «FGAO») e il sig. PQ – non constati un abuso di diritto.

    Fatto

    Nel 2012, il sig. PQ ha sottoscritto un contratto di assicurazione auto presso la Matmut e ha dichiarato, al momento della sottoscrizione, di essere l’unico conducente del veicolo assicurato. Il 28 settembre 2013 tale veicolo, guidato dal sig. TN, che si trovava in stato di ebbrezza, è stato coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo assicurato dalla MAAF assurances.

    Il sig. PQ, passeggero nel primo veicolo, è rimasto ferito nel sinistro.

    Il Tribunale penale francese ha dichiarato TN colpevole di lesioni personali involontarie in quanto conducente di un veicolo terrestre a motore sotto effetto di alcol.

    Durante l’udienza penale, la Matmut ha invocato l’eccezione di nullità del contratto per falsa dichiarazione dolosa dell’assicurato in merito all’identità del conducente abituale del veicolo, e ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, in quanto il risarcimento di PQ, ai sensi del Codice delle assicurazioni, è a carico del FGAO, ente incaricato di risarcire le vittime di incidenti stradali il cui responsabile non è assicurato.

    Con sentenza del 17 dicembre 2018, il Tribunale penale ha dichiarato la nullità del contratto stipulato tra la Matmut e PQ a causa di una falsa dichiarazione dolosa di quest’ultimo. Di conseguenza, la Matmut è stata estromessa dal giudizio mentre TN è stato condannato a risarcire i danni subiti dalle vittime dell’incidente stradale.

    Il FGAO, la MAAF assurances e TN hanno proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Lione, la quale ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui si dichiarava la nullità del contratto di assicurazione tra PQ e la Matmut. Tuttavia, tale giudice ha dichiarato che la nullità del contratto di assicurazione è inopponibile a PQ e ha rifiutato di estromettere dal giudizio la Matmut, in quanto dal primato del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale risulta che la nullità del contratto di assicurazione per falsa dichiarazione dolosa dell’assicurato non è opponibile alle vittime di un incidente stradale o ai loro aventi causa. Tale giudice ha precisato che il fatto che una vittima sia stata passeggera del veicolo che ha causato l’incidente, contraente dell’assicurazione o proprietario di tale veicolo non consentiva di negarle la qualità di terzo – vittima.

    La Matmut ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione che osserva che, secondo la giurisprudenza nazionale, la nullità del contratto di assicurazione ha effetto dalla data della falsa dichiarazione dolosa. Di conseguenza, quando una siffatta dichiarazione è fatta al momento della sottoscrizione del contratto, la nullità cancella retroattivamente quest’ultimo, che si considera allora come mai esistito.

    Considerazioni giudice del rinvio

    La Cassazione francese precisa che, fino a una sentenza del 29 agosto 2019, che ha operato un’inversione di tendenza della propria giurisprudenza, esso riteneva che la nullità di un contratto derivante dalla falsa dichiarazione dell’assicurato fosse opponibile nei confronti della vittima. Dopo questa sentenza, si deduce che la nullità prevista da tale disposizione non è opponibile alle vittime di un incidente stradale o dei loro aventi causa e che il FGAO non può essere chiamato a risarcire la vittima in un caso del genere. Ciò premesso, il giudice supremo francese ha rilevato che, sebbene dalla giurisprudenza pertinente della Corte in materia di assicurazione della responsabilità civile auto emerga, in sostanza, che il fatto che un passeggero di un veicolo vittima di un incidente stradale sia anche la persona coperta dall’assicurazione del veicolo coinvolto in tale incidente non consente di negargli la qualità di terzo- vittima, il procedimento principale solleverebbe la questione:

    • se la nullità di un contratto di assicurazione possa essere opposta al passeggero vittima qualora egli sia anche il contraente dell’assicurazione e l’autore della falsa dichiarazione dolosa che ha comportato la nullità di tale contratto;
    • se, nell’ipotesi in cui la nullità del contratto di assicurazione fosse dichiarata inopponibile alla vittima, contraente dell’assicurazione, l’assicuratore sia legittimato, senza violare il diritto dell’Unione, aproporre un ricorso nei confronti di tale vittima, fondato sul comportamento doloso tenuto da quest’ultima al momento della conclusione del contratto di assicurazione, al fine di ottenere il rimborso delle somme a lui versate in esecuzione del contratto.

    Questione pregiudiziale

    Alla stregua di ciò, la Corte di Cassazione ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia Ue la seguente questione pregiudiziale:

    – se alla luce degli artt. 3 e 13 della Direttiva 2009/103 non sia ammesso che la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto sia dichiarata opponibile al passeggero vittima, qualora egli sia anche il contraente dell’assicurazione che ha reso una falsa dichiarazione dolosa al momento della conclusione del contratto, all’origine di tale nullità.

    Decisione

    La Corte di giustizia ha ricordato innanzitutto che la normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria ha l’obiettivo di tutelare le vittime di incidenti causati da tali veicoli.

    L’obbligatorietà dell’assicurazione

    L’art. 3, primo comma, della Direttiva 2009/103 impone a ogni Stato membro di adottare tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

    Come affermato dalla giurisprudenza, una compagnia di assicurazione della responsabilità civile auto non può rifiutare di risarcire i terzi vittime di un sinistro causato da un veicolo assicurato, avvalendosi di disposizioni legali o di clausole contrattuali contenute in una polizza assicurativa che escludono dalla copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile auto, i danni causati ai “terzi vittime” a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di:

    • persone non autorizzate a guidarlo,
    • persone non titolari di una patente di guida,
    • persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza di detto veicolo.

    La nozione di “passeggero vittima” coperto da RcAuto è ampia

    La Corte Ue ha inoltre dichiarato che l’obiettivo di tutela delle vittime non ammette che una normativa nazionale restringa indebitamente la nozione di passeggero coperto da assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

    Infatti, come precisato dalla giurisprudenza, la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo di quest’ultimo al momento dell’incidente in qualità di passeggero, deve essere assimilata a quella di qualsiasi altro «passeggero vittima» dell’incidente.

    Allo stesso modo, la posizione giuridica della persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era passeggero di tale veicolo al momento dello stesso incidente, deve essere assimilata a quella di qualsivoglia altro «passeggero vittima» di tale incidente e, pertanto, la circostanza che una persona fosse assicurata per guidare il veicolo all’origine dell’incidente non consente di escludere tale persona dalla nozione di terzo – vittima.

    Applicando tali principi al caso in esame, la Corte Ue, in accordo a quanto rilevato dall’avvocato generale Maciej Szpunar, ha dichiarato che una normativa nazionale (nella specie, la normativa francese) che consente all’assicuratore, in circostanze come quelle del caso concreto e mediante un ricorso diretto contro il «passeggero vittima», che è anche il contraente dell’assicurazione e l’autore della falsa dichiarazione resa al momento della conclusione del contratto di assicurazione, di ottenere il rimborso della «totalità» delle somme versate a tale «passeggero vittima» in esecuzione di tale contratto, può privare tale persona, definitivamente e in modo sproporzionato, della tutela che la

    Direttiva 2009/103 riconosce alle vittime di tali incidenti.

    Di conseguenza, la normativa francese – rappresentata dall’art. L. 113-8 del Codice delle assicurazioni francese che contempla la nullità del contratto di assicurazione in caso di reticenza o falsa dichiarazione dolosa da parte dell’assicurato – potrebbe pregiudicare il diritto di tale individuo di essere risarcito dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto e da ciò discende la bollatura di illegittimità data dalla Corte Ue.

    Sull’abuso del diritto

    Tale conclusione vale, a meno che – sottolinea la stessa Corte Ue – il giudice del rinvio non constati un abuso di diritto.

    Ma quando potrebbe sussistere un simile abuso?

    Sono i giudici della Corte Ue a spiegarlo:

    • conformemente a una giurisprudenza costante, nel diritto dell’Unione esiste un principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme del diritto Ue (punto 51 della sentenza);
    • il rispetto di tale principio generale è obbligatorio per i singoli (punto 52 della sentenza);
    • uno Stato membro deve negare, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano tale diniego, il beneficio di disposizioni di diritto Ue laddove queste vengano invocate da una persona non già al fine di realizzare le finalità delle disposizioni medesime, bensì al fine di godere di un vantaggio concesso a tale persona dal diritto Ue sebbene le condizioni oggettive richieste per poterne godere, previste dal diritto Ue, siano rispettate solo formalmente (punto 53 della sentenza).

    Infine, al punto 54 della sentenza, i giudici di Lussemburgo ricordano che la prova di una pratica abusiva richiede un elemento oggettivo e un elemento soggettivo e cioè:

    • da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa Ue, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e,
    • dall’altra parte, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa Ue per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

    di Claudio Bovino – Avvocato in Milano