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Nuovo art. 187 codice della strada: aspetti operativi e criticità nella direttiva Interno-Salute (parte II)

    Riprendiamo l’analisi della direttiva firmata dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute, sul nuovo art. 187, novellato dalla legge 25 novembre 2024 nr. 177, che ha completamente rivoluzionato il contenuto di uno dei pochi articoli, ancora di rilievo penale. Le procedure attraverso le quali eseguire gli accertamenti tossicologico-forensi ai sensi degli articoli 186, comma 5, 186-bis e 187, commi 3 e 4, del codice della strada (cds), nonché ai sensi del comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p. vengono illustrate nella seconda parte della circolare.

    Quando non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale direttamente su strada nei casi previsti ai sensi dell’articolo 187, comma 2-bis, cds ed in tutti i casi in cui il conducente coinvolto in un incidente stradale sia trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche, gli organi di polizia stradale presentano richiesta scritta al personale sanitario di tali strutture, in particolare al personale medico ed infermieristico del pronto soccorso, al fine di effettuare accertamenti sanitari urgenti sulla persona, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p., per l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 cds, comprendenti l’effettuazione di prelievi di campioni biologici. In molte regioni sono già presenti protocolli tra le aziende sanitarie e gli organi di polizia stradale. Il personale medico ed infermieristico, individuato come esecutore materiale del prelievo, dovrà essere nominato dall’organo di polizia stradale procedente, ai sensi dell’articolo 348, comma 4, c.p.p., quale ausiliario di polizia giudiziaria (APG).

    Occorrerà predisporre una apposita modulistica, che non è stata allegata alla circolare. Viene peraltro specificato come questo personale non possa rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti.

    Altro tema molto delicato è quello della priorità data al prelievo rispetto alle varie emergenze sanitarie presenti al momento della richiesta. Il concetto è quello della funzionalità proprio della struttura sanitaria rispetto alla singola situazione da valutare caso per caso. Non meno importante è il consenso informato della richiesta presentata al conducente. Fondamentale il ruolo del medico che informa l’interessato della richiesta pervenuta, delle finalità degli accertamenti, delle conseguenze penali di un eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, delle modalità del prelievo dei campioni biologici, e ne acquisisce il consenso o il dissenso scritto, facendo firmare l’interessato nell’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti e apponendo contestualmente la propria firma. Nel caso in cui il conducente non sia in grado di firmare per una qualunque condizione patologica, il medico ne dà atto compilando l’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti. Il rifiuto dovrà essere tempestivamente comunicato dal medico all’organo di polizia stradale.

    Nel caso in cui la richiesta di accertamenti consegua ad un incidente stradale con danni alle persone (omicidio stradale o lesioni personali stradali), la procedura prevede come il medico che ha acquisito il dissenso comunichi immediatamente all’ufficiale di polizia giudiziaria richiedente per l’acquisizione, anche orale, del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che dispone il prelievo coattivo. In tale eventualità, se risultasse materialmente impossibile procedere all’effettuazione dei prelievi per il persistere della ferma opposizione fisica del destinatario resistente, in ossequio al principio dell’habeas corpus, l’impossibilità di eseguire quanto richiesto deve essere documentata in cartella clinica, avendo nel contempo cura di interrompere il processo di smaltimento dei residui biologici non processati riferiti a campioni biologici raccolti in precedenza per esclusive esigenze clinico-assistenziali. Un aspetto molto delicato che va considerato, anche a seguito di copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, è quello relativo all’avviso del diritto di assistenza legale, come indicato dagli articoli 354 e 356 c.p.p. e dall’articolo 114 disp. att. c.p.p. che impongono tale diritto al soggetto sottoposto agli accertamenti. Come noto, il compito di avvisare il soggetto interessato è principalmente a carico dell’organo di polizia procedente, ma, va ricordato che può essere dato anche dal personale sanitario che assume la qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria.

    Le contestazioni si basano sui risultati degli accertamenti tossicologico-forensi eseguiti su campioni di sangue prelevati in strutture ospedaliere sanitarie di base o in quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate e/o fluido del cavo orale prelevati dalle forze di polizia fuori sede ed effettuate solo in strutture autorizzate a tale scopo. Infatti, in caso di assunzione da parte del conducente di alcol e/o stupefacenti è solo su queste 14 matrici che risulta possibile rilevare l’alcol e/o gli stupefacenti immodificati e/o i loro metaboliti farmacologicamente attivi, espressione dell’effetto farmacotossicologico in atto al momento del prelievo. Particolare da considerare che gli eventuali risultati positivi ottenuti dall’analisi di campioni di urina raccolti contestualmente a quelli ematici possono risultare utili a fini interpretativi, ma non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento del reato perché non indicativi di una intossicazione in atto.

    Il prelievo va fatto nel minore tempo possibile con almeno tre aliquote di campione di sangue, di almeno 5 ml ciascuna, e possibilmente due aliquote da 10 ml di urine, utilizzando preferibilmente appositi dispositivi. Le provette, con anticoagulante e conservante per prelievo di sangue, devono essere dotate di etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco. I campioni biologici ottenuti vengono inviati nel più breve tempo possibile al laboratorio di tossicologia forense preposto alle determinazioni analitiche e, comunque, orientativamente entro 72 ore dal prelievo o dalla raccolta. Il laboratorio di tossicologia forense effettua le analisi tossicologico-forensi secondo le linee guida elaborate dall’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali”.

    Tali linee guida costituiscono il riferimento tecnico-scientifico per le procedure di ricezione, conservazione, manipolazione, movimentazione, analisi strumentale dei campioni biologici in esame, ed interpretazione e refertazione dei relativi risultati.

    Ma quando considerare “positivo” il risultato?

    Quando dagli accertamenti effettuati sui campioni biologici per l’alcolemia, si rilevano concentrazioni di alcol etilico uguali o superiori a quanto previsto dall’articolo 186, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c), cds per le diverse fattispecie, superiori o uguali a 0.1 g/L relativamente all’articolo 186-bis del cds; mentre per le sostanze stupefacenti o psicotrope, si rileva la presenza, nei campioni di sangue o di fluido del cavo orale, di principi attivi immodificati e/o di relativi metaboliti attivi in concentrazioni uguali o superiori a quelle associate ai Requisiti Minimi di Prestazione indicati nelle linee guida GTFI. Occorre ricordare che sono sempre più presenti altre sostanze psicotrope non inserite in dette linee guida quali, ad esempio, le nuove sostanze psicoattive, si considera positivo un risultato quando una o più sostanze siano state correttamente identificate seguendo i criteri di identificazione riportati nelle citate linee guida e comunque mediante metodiche analitiche validate.

    Novità anche sulla conservazione dei campioni biologici residuali (in particolare almeno n. 1 provetta sigillata) sono conservati, per eventuali controanalisi, presso il laboratorio di tossicologia forense a -18 o temperatura inferiore per almeno 12 mesi a partire dalla data di refertazione. Tutta la documentazione relativa agli accertamenti tossicologicoforensi, inclusa quella analitica, deve essere conservata in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo di almeno tre anni.

    Ma veniamo forse alla parte più delicata della innovativa circolare dei due ministeri che ha rappresentato per molti commentatori un ritorno alla precedente versione dell’art. 187, quello che prevedeva lo “stato di alterazione” per avere il reato.

    Solo in presenza nel campione di sangue o di fluido del cavo orale di sostanze psicoattive (quindi di principi attivi stupefacenti o psicotropi ai sensi del d.P.R. n. 309/1990 immodificati e/o di relativi metaboliti farmacologicamente attivi) si sancisce l’attualità d’uso al momento del prelievo, elemento oggettivo che caratterizza il reato di cui all’art. 187 cds. La presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale esclusivamente di metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti e psicotrope NON consente di attribuire al soggetto sottoposto agli accertamenti lo stato di intossicazione in atto e, pertanto, non è determinante ai fini della procedibilità per il reato di cui all’art. 187.

    Occorre sempre valutare attentamente, con relativa indicazione nel referto, l’eventuale presenza nei campioni biologici del conducente di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti, derivanti da trattamenti terapeutici effettuati prima del prelievo presso le strutture ospedaliere di interesse (ad esempio, molto frequente, la somministrazione al conducente di oppioidi o altri psicofarmaci durante le operazioni di soccorso sanitario stradale o presso il PS), o da assunzione terapeutica occasionale o abituale da parte dell’interessato. A tal fine, anche eventuali terapie farmacologiche attestate da certificazioni mediche potranno essere utili per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello, tutti ambiti che dovranno essere affrontati dall’autorità giudiziaria.

    Sarà poi fondamentale formare tutto il personale operativo degli organi di polizia stradale sulle novità della circolare. La parte della modulistica allegata alla circolare è molto articolata, e ha un ruolo di rispondere anche alle sempre più complesse procedure, alle indicazioni dell’autorità giudiziaria e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

    Importante la parte relativa all’assunzione di farmaci negli ultimi sette giorni, con il dosaggio e l’ultima assunzione prima della richiesta di prelievo, che va dichiarata da parte del conducente fermato dalla pattuglia. Particolarmente dettagliata la richiesta di accertamenti urgenti, con le varie possibilità riconosciute dal codice.

    Siamo certi che la circolare ha fornito un primo contributo alle molte domande che la nuova formulazione dell’art. 187 ha fatto emergere. Ma le battaglie ora si spostano nelle aule di giustizia, come emerso dalle due prime richieste di due diversi tribunali sulla legittimità costituzionale, con un prossimo importante intervento da parte della Corte Costituzionale. Alla prossima puntata.

    di Luigi Altamura Dirigente Polizia Locale di Verona