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Legge Semplificazioni 2025: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicata la Legge n. 182/2025: tra le novità, la riduzione dei tempi per l’esercizio dell’autotutela, il silenzio assenso per permessi di costruire in presenza di vincoli e la proroga fino al 2027 per i dehors

    Modifica dei tempi dell’annullamento d’ufficio, novità sul silenzio assenso per immobili in area vincolata, sulla disciplina delle donazioni e sul cumulo incentivi per impianti fotovoltaici. E ancora: proroga per i dehors, una disciplina transitoria per l’ottenimento della qualifica di restauratori di beni culturali.

    Sono soltanto alcune delle importanti novità contenute nella Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, n. 281, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.

    Semplificazione amministrativa: la legge in Gazzetta Ufficiale

    Il provvedimento segna un nuovo passaggio nel percorso di razionalizzazione amministrativa avviato negli ultimi anni e interviene in modo diffuso sui procedimenti che interessano attività economiche, cittadini e imprese, con un approccio dichiaratamente orientato alla semplificazione, alla riduzione dei tempi e alla digitalizzazione delle comunicazioni.

    Un corposo documento di 74 articoli, che entrerà in vigore il prossimo 18 dicembre 2025 e che è così strutturato:

    TITOLO I MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

    Capo I – Misure di semplificazione per le imprese

    • Art. 1 Semplificazioni in materia di autotutela
    • Art. 2 Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet
    • Art. 3 Delega al Governo per la riforma degli incentivi alle imprese e proroghe collegate
    • Art. 4 Modifiche in materia di classificazione delle merci ortofrutticole
    • Art. 5 Modifiche alla disciplina delle irrorazioni tramite UAS in agricoltura
    • Art. 6 Misure di semplificazione in materia ambientale (SCIA fitosanitaria)
    • Art. 7 Semplificazione sull’aggiornamento degli operatori dell’autoriparazione
    • Art. 8 Semplificazioni sul canone patrimoniale di concessione
    • Art. 9 Modifica alla disciplina delle proroghe dei rifinanziamenti per le imprese

    Capo II – Misure di semplificazione in materia di turismo

    • Art. 10 Semplificazione per la disciplina della professione di guida alpina
    • Art. 11 Disposizioni per gli accompagnatori di media montagna
    • Art. 12 Norme per il settore delle guide vulcanologiche
    • Art. 13 Ulteriori misure sul trasporto pubblico non di linea e servizi turistici

    TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

    Capo I – Semplificazione dei procedimenti amministrativi

    • Art. 36 Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
    • Art. 37 Disposizioni in materia di comunicazioni telematiche e interoperabilità
    • Art. 38 Modifiche al codice civile su assenza e morte presunta
    • Art. 39 Disposizioni sulle traduzioni giurate digitali
    • Art. 40 Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati
    • Art. 41 Accettazione di eredità (modifiche all’art. 2648 c.c.)
    • Art. 42 Accesso all’elenco dei restauratori di beni culturali
    • Art. 43 Semplificazioni sul cumulo degli incentivi in conto energia
    • Art. 44 Semplificazioni in materia di circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni
    • Art. 45. Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli
    • Art. 46. Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di soluzioni software
    • Art. 47. Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie
    • Art. 48. Misure di semplificazione della disciplina dell’opposizione al rimborso dell’assegno al mittente
    • Art. 49. Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento
    • Art. 50. Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionatiì

    Capo II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

    • Art. 51. Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie
    • Art. 52. Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinc

    TITOLO III ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

    Capo I MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

    • Art. 53. Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università
    • Art. 54. Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università Art. 55. Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari
    • Art. 56. Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie
    • Art. 57. Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell’AFAM

    Capo II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA

    • Art. 58. Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina
    • Art. 59. Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all’articolo 5, comma 1 -bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
    • Art. 60. Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia
    • Art. 61. Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali
    • Art. 62. Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere
    • Art. 63. Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

    Capo III MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

    • Art. 64. Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi
    • Art. 65. Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza
    • Art. 66. Disposizioni in materia di oggetti preziosi
    • Art. 67. Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo
    • Art. 68. Adeguamento alle normative UE sui prodotti a duplice uso

    Capo IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

    • Art. 69 – Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche
    • Art. 70. Disposizioni in materia di RAEE
    • Art. 71. Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione
    • Art. 72. Abrogazioni e soppressioni

    TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

    • Art. 73. Clausola di invarianza finanziaria
    • Art. 74. Clausola di salvaguardia

    Vediamo in dettaglio alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nella legge.

    Annullamento d’ufficio: tempi dimezzati per l’autotutela

    Una delle modifiche più rilevanti riguarda i procedimenti di annullamento d’ufficio.

    L’articolo 1 modifica l’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2 -bis, riducendo da dodici a sei mesi il termine entro il quale l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela, sia per i provvedimenti che attribuiscono vantaggi economici, sia per gli atti autorizzatori.

    Questa la norma: 

    “1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

    2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

    2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati all’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»

    Restauratori di beni culturali: la disciplina transitoria nel Codice

    L’art. 42 interviene sul Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) introducendo con l’art. 182-bis una disciplina transitoria per l’accesso all’elenco dei restauratori di beni culturali, previsto dall’art. 182 del Codice.

    La norma, stabilisce che, in via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell’allegato B, i soggetti che abbiano maturato un’adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 182, comma 1 -bis.

    La qualifica sarà attribuita tramite procedura selettiva che si dovrà concludere entro il 30 giugno 2028, sulla base di criteri che saranno definiti da un decreto del Ministero della cultura.

    Permesso di costruire e silenzio assenzo: modifiche al Testo Unico Edilizia

    L’art. 40 interviene su un nodo che ha generato per anni interpretazioni divergenti: il rapporto tra permesso di costruire, vincoli e silenzio assenso.

    La norma modifica l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, chiarendo che la presenza di un vincolo non impedisce, di per sé, la formazione del silenzio assenso, a condizione che gli atti di assenso vincolistico siano già stati acquisiti e siano validi.

    Questo significa che:

    • il procedimento edilizio non deve restare “congelato” dopo che i pareri paesaggistici, ambientali o culturali sono stati rilasciati;
    • una volta acquisiti tutti gli assensi necessari, il titolo edilizio può maturare per silenzio assenso, anche in presenza di vincoli;
    • si separano più nettamente due momenti: tutela del vincolo da un lato, gestione del procedimento edilizio dall’altro.

    Per tecnici e sportelli edilizi è un passaggio importante: riduce le aree grigie e consente di dare una lettura più coerente alle interazioni tra SUE, Soprintendenze, enti ambientali e uffici regionali.

    Cumulo incentivi in conto energia

    L’art. 43 interviene sul cumulo degli incentivi in conto energia in presenza di altri benefici fiscali o contributivi.

    La norma modifica l’art. 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, introducendo una soluzione transitoria che mira a evitare la perdita degli incentivi per gli impianti fotovoltaici già in esercizio, a condizione che i contribuenti non si siano avvalsi della definizione agevolata prevista dal medesimo art. 36.

    In pratica, la disposizione:

    • tutela gli impianti che percepiscono incentivi in conto energia e che, negli anni, hanno applicato cumuli oggi ritenuti non pienamente compatibili con la disciplina GSE;
    • consente di mantenere gli incentivi, evitando revoche e recuperi, qualora il beneficiario opti per la nuova procedura prevista;
    • rimette al GSE e all’Agenzia delle Entrate gli adempimenti necessari per l’allineamento dei dati e per la gestione delle posizioni pendenti.

    Beni provenienti da donazioni: agevolazioni per la circolazione giuridica

    L’art. 44 interviene su un terreno particolarmente delicato del diritto civile: la circolazione dei beni provenienti da donazione e la tutela dei legittimari nelle azioni di riduzione.

    È una materia che, nella pratica, ha sempre presentato il problema dell’”ombra giuridica” che un immobile donato porta con sé: il rischio di una futura azione di riduzione in danno degli aventi causa.

    La norma quindi in modo sistematico una serie di articoli del codice civile – 561, 562, 563, 2652 e 2690 – con l’obiettivo dichiarato di dare maggiore stabilità agli acquisti e rendere più fluida la circolazione dei beni:

    I punti essenziali sono tre.

    • con il nuovo art. 561 c.c., se un immobile donato viene restituito ai legittimari in seguito alla riduzione, pesi e ipoteche iscritti dal donatario non si estinguono. Il riequilibrio avviene tramite un conguaglio in denaro a carico del donatario. La stessa regola vale per beni mobili iscritti e non iscritti;
    • ai sensi del nuovo art. 563, la riduzione non travolge più gli acquisti onerosi. Chi acquista a titolo oneroso un bene proveniente da donazione è molto più tutelato: la riduzione non pregiudica i suoi diritti. Solo il donatario (o, entro certi limiti, il successore gratuito) deve compensare i legittimari;
    • viene semplificato il sistema di pubblicità immobiliare: le domande di riduzione devono essere trascritte, e la tutela dei terzi si misura sul tempo della trascrizione e sulla buona fede.

    Le nuove regole valgono per le successioni future, ma incidono anche su quelle precedenti, salvo che i legittimari notifichino una domanda di riduzione o un atto di opposizione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

    Nuova proroga per i dehors

    L’art. 50 interviene sull’art. 26 della legge n. 193/2024 e stabilisce che tutte le autorizzazioni e concessioni temporanee di suolo pubblico rilasciate ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020 resteranno valide fino al 30 giugno 2027.

    Si tratta di una proroga ampia, che supera il precedente limite del 31 dicembre 2025 e che offre a Comuni e imprese un margine temporale significativo per pianificare in modo ordinato il passaggio dal sistema derogatorio a quello ordinario.

    Parallelamente, la norma anticipa alcuni criteri direttivi che dovranno guidare il futuro decreto legislativo di riordino:

    • coordinamento reale tra disciplina edilizia, paesaggistica e autorizzazioni di suolo pubblico;
    • tempi certi per il ripristino dei luoghi in caso di diniego;
    • procedure semplificate nelle aree prospicienti beni culturali, quando le strutture amovibili rispettano protocolli condivisi con il Ministero della cultura;
    • criteri omogenei a cui i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti, con particolare attenzione alla sicurezza (passaggio dei mezzi di soccorso) e all’accessibilità.

    La proroga rappresenta quindi un tempo “di transizione” non più dettato dall’urgenza, ma pensato per pianificare una regolamentazione strutturale e duratura.