Il Decreto Legge n. 121 del 10/11/2021 convertito in Legge n. 177 del 25/11/2024 è entrato in vigore ed ha iniziato a produrre i suoi effetti il 14 Dicembre 2024, come è ormai noto questa disposizione normativa è andata ad inasprire molte norme del Dlgs 285/92, ovvero del codice della strada. Le norme oggetto di attenzione e consequenziale inasprimento, come dichiarato dal legislatore sono quelle causano, secondo i dati, maggiore distrazione alla guida e maggior numero di sinistri e vittime.
Tra le norme oggetto della revisione legislativa c’è anche l’articolo 173 del CDS che appunto al comma 2 disciplina l’utilizzo di apparecchi come smartphone, notebook, tablet ecc. durante la guida. La norma in questione infatti, vieta l’utilizzo durante la guida dei summenzionati dispositivi e che comportano al guidatore l’allontanamento delle mani dal volante anche solo temporaneamente, inoltre inibisce anche l’utilizzo di cuffie sonore; tale, disposizione normativa, va precisato che non si applica agli appartenenti delle forze dell’ordine e alle forze armate.
Il conducente, quindi, durante la guida può utilizzare apparecchi dotati di vivavoce, CarPlay e cuffie sonore purché il loro utilizzo non comporti l’utilizzo anche di una solo mano e che sia sempre garantita un’adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.
La norma, come anticipato in premessa, prevede delle sanzioni molto dure per chi non ottempera alle disposizioni dell’articolo 173 c.2 del Dlgs 285/92, infatti per coloro che violano il suddetto articolo è previsto:
- In caso di prima violazione una sanzione da 250,00€ a 1000,00 € PMR entro 60 gg 250,00€ non è prevista la riduzione del 30% entro 5 gg oltre i 60gg la sanzione applicata è di €500,00 alla sanzione pecuniaria vanno aggiunte le sanzioni accessorie di decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della stessa ex art 218 da 15gg a 2 mesi. Tale violazione inoltre va in concorso con l’articolo 218 ter (sospensione breve), quindi nel caso in cui il conducente abbia sulla patente un saldo punti tra 10 e 20 si aggiunge come sanzione accessoria la sospensione breve di 7gg, se invece ha meno di 10 punti si applica la sospensione breve di 15 gg. Va precisato che in caso di sinistro la sospensione breve va raddoppiata
- In caso di seconda infrazione nel biennio si applica una sanzione da € 350,00 a € 1400,00 entro 60 gg 350,00€ non è prevista la riduzione del 30% entro 5 gg oltre i 60gg la sanzione applicata è di €700,00 alla sanzione pecuniaria vanno aggiunte le sanzioni accessorie di decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della stessa ex art 218 da 1 a 3 mesi. Tale violazione inoltre va in concorso con l’articolo 218 ter (sospensione breve), quindi nel caso in cui il conducente abbia sulla patente un saldo punti tra 10 e 20 si aggiunge come sanzione accessoria la sospensione breve di 7gg, se invece ha meno di 10 punti si applica la sospensione breve di 15 gg. Va precisato che in caso di sinistro la sospensione breve va raddoppiata.
Come descritto nell’articolo e dalla circolare Ministeriale 300/STRAD/01 del 20/12/2024 nel caso in cui per una violazione per cui è prevista sia la sospensione breve che la sospensione ex art 218, si applica prima la sospensione breve e successivamente quella disposta dal prefetto.
di Leandro Faggiano