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La distinzione tra deposito incontrollato di rifiuti e realizzazione di una discarica non autorizzata: riflessi sulla disciplina sanzionatoria

    L’articolo 256, d.lgs. n. 152/2006 (cd. “Testo Unico dell’Ambiente”), sanziona, rispettivamente al comma 2 e al comma 3, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e la realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, omettendo qualsiasi riferimento in ordine agli elementi essenziali che connotano e distinguono le due tipologie di reato.

    A tal fine, si propone una sua attenta lettura, limitatamente ai primi tre commi:

    «1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

    1. a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    2. b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
    3. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
    4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi».- Pubblicità –

    L’assenza di una definizione normativa relativa al reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata costituisce una criticità di non poco conto, poiché la disciplina sanzionatoria prevede, per la discarica abusiva, non solo pene diverse rispetto a quelle per gli abbandoni e i depositi incontrollati, ma soprattutto una sanzione accessoria, la confisca dell’area, che invece non è prevista per l’altra fattispecie di reato.

    Si consideri, inoltre, che la configurabilità del reato di discarica abusiva, a differenza di quello di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, impedisce, in ogni caso, alla polizia giudiziaria di applicare le procedure estintive del reato, ex Parte Sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006, il cui campo di azione è circoscritto alle contravvenzioni in materia ambientale, che «non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

    Si rivela, dunque, straordinariamente decisivo il supporto fornito dalla giurisprudenza per delineare la nozione del reato di discarica.

    Secondo un già consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis: Sezione 3, 26 marzo 2019, n. 25548), ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi, ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.

    Recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. III, 1° febbraio 2023, n. 4214, ha ribadito tale principio, affermando la sussistenza del reato di discarica non autorizzata, in luogo del reato (più lieve) di deposito incontrollato, «per la presenza di plurimi elementi sintomatici, come l’accumulo (più o meno sistematico), ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata e per un’ampia estensione della stessa; l’eterogeneità dell’ammasso dei beni accantonati; la condizione di degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali (promiscui, pericolosi e non pericolosi, con tracce di ruggine e con erbacce, non rimossi e accumulati indistintamente, con evidente dismissione senza possibilità di riutilizzo)».

    E, tratteggiando una linea di confine tra deposito incontrollato di rifiuti e discarica abusiva, ha ulteriormente precisato:

    «In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell’area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009, nonché Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384, che ha chiarito la configurabilità di una discarica abusiva nell’ipotesi di abbandono di rifiuti reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi)».

    Le censure formulate dal ricorrente sono state ritenute tutte inammissibili, sia a causa del loro contenuto non consentito, per essere volte a conseguire una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non essendosi in presenza di travisamenti delle prove (ossia di prove che non esistono o di risultati di prova incontestabilmente diversi da quello reale), sia a cagione della loro manifesta infondatezza, quanto alla qualificazione giuridica della condotta.

    Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta al ricorrente nei precedenti giudizi di merito, per il reato di cui agli articoli 192 e 256, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per avere realizzato e gestito, su un terreno di sua proprietà, della superficie di circa 500 mq., una discarica non autorizzata di rifiuti, anche pericolosi, costituiti lastre e frammenti di eternit, tubature e materiale plastico e metallico, residui di demolizioni, pneumatici usati, elettrodomestici dismessi e parti di ricambio di automobili.

    A cura di Dr. Gaetano Alborino