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IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NEL CONTRASTO DEGLI ABUSI SUGLI ANIMALI, Marco Nobili

    Tra la pressione della coscienza sociale e la qualificazione giuridica degli abusi alla luce della nuova legge 82/2025

    Il ruolo della Polizia Locale nei casi di presunto maltrattamento dei cani alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge 82/2025. L’aumento delle segnalazioni da parte dei cittadini, espressione di una crescente sensibilità sociale verso il benessere animale, impone una riflessione sul rischio di sovrapposizione tra percezione emotiva del disagio animale e corretta qualificazione giuridica delle condotte segnalate. Particolare attenzione è dedicata alla distinzione tra illecito amministrativo e illecito penale, con riferimento alla detenzione del cane alla catena disciplinata dall’articolo 10 della legge 82/2025. Assume quindi centralità la valutazione oggettiva del caso concreto, fondata su parametri etologici e riscontri tecnici, nonché il ruolo di filtro istituzionale svolto dalla Polizia Locale, in coordinamento con il Servizio Veterinario dell’ASL ai sensi del D.Lgs. 27/2021. L’obiettivo è delineare un modello operativo che garantisca la tutela effettiva del benessere animale nel rispetto del principio di legalità e di proporzionalità dell’azione amministrativa e penale.

    Il Mutamento della sensibilità sociale

    Da tempo i Comandi di Polizia Locale registrano un incremento significativo delle segnalazioni relative a presunti maltrattamenti di cani. Tale fenomeno si inserisce in un più ampio contesto di crescente attenzione sociale verso il benessere animale, rafforzata anche da recenti interventi normativi e da una maggiore diffusione di campagne di sensibilizzazione.

    Questa evoluzione culturale, se da un lato rappresenta un segnale positivo di responsabilità collettiva, dall’altro comporta il rischio di una confusione tra percezione soggettiva del disagio animale e corretta qualificazione giuridica delle condotte segnalate. Non di rado, infatti, situazioni riconducibili a mere irregolarità amministrative vengono interpretate come ipotesi di maltrattamento penalmente rilevante, con conseguente richiesta di attivazione di procedimenti penali.

    In tale contesto, la Polizia Locale assume un ruolo centrale di filtro istituzionale, essendo chiamata a distinguere l’illecito amministrativo dal reato, evitando tanto le omissioni quanto interventi sproporzionati o giuridicamente infondati.

    Il rischio della sovrapposizione tra percezione emotiva e valutazione giuridica

    Uno degli errori più ricorrenti nelle segnalazioni consiste nel ritenere che la mera denuncia di un presunto maltrattamento comporti automaticamente la configurabilità di un reato. Tale impostazione è spesso alimentata da una tendenza all’umanizzazione dell’animale, che porta il cittadino a trasporre categorie percettive proprie dell’essere umano, trascurando le differenze etologiche tra specie.

    Emblematico è il caso dei cani detenuti in spazi esterni: una condizione che può apparire inadeguata o “crudele” secondo parametri antropocentrici, ma che non è di per sé indicativa di sofferenza o maltrattamento. La valutazione giuridica deve invece fondarsi su criteri oggettivi, scientificamente e normativamente definiti, e non su percezioni soggettive di disagio.

    La detenzione alla catena e l’articolo 10 della legge 82/2025

    Un ambito particolarmente critico è rappresentato dalla detenzione del cane legato alla catena, frequentemente segnalata come maltrattamento in modo aprioristico, senza una concreta valutazione delle condizioni dell’animale.

    L’articolo 10 della legge 82/2025 ha introdotto un divieto generale di tale modalità di custodia, consentendola esclusivamente in presenza di documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. La norma prevede che, nei casi in cui il fatto non costituisca reato, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

    È quindi evidente che il legislatore ha operato una distinzione netta tra illecito amministrativo e illecito penale, subordinando la rilevanza penale alla presenza di ulteriori elementi qualificanti, quali la sofferenza dell’animale e il nesso causale con le modalità di detenzione.

    La valutazione oggettiva del caso concreto

    La normativa vigente impone una valutazione caso per caso, fondata su elementi oggettivi e verificabili. Tra i principali parametri di riferimento rientrano:

    • le condizioni fisiche generali del cane;
    • le possibilità di movimento compatibili con le esigenze etologiche della specie;
    • la disponibilità adeguata di cibo e acqua;
    • la presenza di un riparo idoneo dalle intemperie;
    • l’eventuale riscontro di lesioni, stati di denutrizione o alterazioni comportamentali;
    • la presenza di danni fisici o psicologici riconducibili alle modalità di custodia.

    La sola percezione di disagio da parte del cittadino segnalante non è sufficiente a fondare una responsabilità penale, in assenza di riscontri oggettivi e di una valutazione tecnica qualificata.

    Il ruolo operativo della Polizia Locale

    La Polizia Locale è chiamata a svolgere una prima valutazione sul posto, limitata agli aspetti immediatamente visibili e documentabili, senza tuttavia sostituirsi alle competenze specialistiche del Servizio Veterinario.

    È pertanto fondamentale che l’intervento si traduca in una puntuale attività di accertamento, mediante:

    • redazione di un verbale dettagliato;
    • acquisizione di rilievi fotografici e descrittivi;
    • indicazione delle condizioni ambientali e comportamentali dell’animale;
    • identificazione del proprietario o detentore.

    Tale documentazione deve essere trasmessa tempestivamente all’ASL competente, ai sensi del D.Lgs. 27/2021, affinché vengano svolte le valutazioni tecniche necessarie alla corretta qualificazione giuridica della condotta, qualora non emerga già in modo evidente la sussistenza di un reato.

    Il contributo imprescindibile del Servizio Veterinario

    Il Servizio Veterinario riveste un ruolo essenziale nei casi di sospetto maltrattamento, attraverso l’accertamento di eventuali danni fisici o psicologici e del nesso causale con le modalità di detenzione. Tale supporto tecnico costituisce spesso il presupposto indispensabile per distinguere l’illecito amministrativo dal reato di maltrattamento.

    In numerosi casi, l’azione più efficace si realizza attraverso attività congiunta tra Polizia Locale e Servizio Veterinario, che consente di coniugare competenze giuridiche e scientifiche, garantendo al contempo la tutela dell’animale e il rispetto delle garanzie del cittadino.

    Conclusioni

    Alla luce della legge 82/2025, il ruolo della Polizia Locale nei casi di presunto maltrattamento dei cani si configura come altamente delicato e strategico. L’operatore è chiamato a bilanciare sensibilità sociale, tutela del benessere animale e rigoroso rispetto del principio di legalità, evitando automatismi sanzionatori e improprie estensioni della responsabilità penale.

    Solo attraverso una valutazione oggettiva, documentata e coordinata con le autorità sanitarie competenti è possibile garantire un intervento efficace, proporzionato e conforme al dettato normativo, preservando la credibilità dell’azione amministrativa e giudiziaria e contribuendo a una reale tutela degli animali.

    di Marco Nobili