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Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivo

    I coltelli che potranno essere portati soltanto in presenza di una ragione: i serramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, dotati di blocco della lama oppure apribili con una sola mano; e gli strumenti a lama fissa, affilata o appuntita, di lunghezza superiore a otto centimetri

    Serramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, di almeno cinque centimetri: è su questo crinale che corre la stretta sui coltelli del Dl Sicurezza. Ma mentre il Governo ha riscritto la mappa dei divieti, allarga anche il perimetro del «giustificato motivo».

    Per alcune tipologie di lame,  come quelle su dette, non scatterà più il divieto assoluto di porto: basterà dimostrare una ragione lecita e verificabile.

    La modifica

    È qui che passa la linea scelta dal Governo, con un proprio emendamento che punta a tenere insieme la sicurezza pubblica e le esigenze di chi quegli strumenti li usa per lavoro, attività sportiva o caccia.

    Deroga ampia sul giustificato motivo

    L’emendamento interviene con modifiche definite «limitate e mirate». Da una parte lascia intatto il divieto assoluto di porto per le categorie considerate più insidiose:

    • i serramanico con lama di almeno cinque centimetri ad apertura a scatto o a molla;
    • i coltelli a farfalla con lama affilata o appuntita;
    • gli strumenti camuffati, quelli nascosti dentro altri oggetti o mascherati da utensili.

    Dall’altra, sposta in un regime meno rigido altri strumenti, che potranno essere portati soltanto in presenza di una ragione: i serramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, dotati di blocco della lama oppure apribili con una sola mano; e gli strumenti a lama fissa, affilata o appuntita, di lunghezza superiore a otto centimetri.

    Per questi casi il divieto assoluto non scatta, ma resta fermo l’obbligo di dimostrare il «giustificato motivo».

    In sostanza, l’emendamento allarga l’area delle lame che escono dal divieto assoluto di porto e rientrano nel regime del «giustificato motivo».

    Minori di 18 anni

    Altre modifiche toccano anche il capitolo della vendita dei coltelli ai minori di 18 anni, senza però alleggerire la stretta. Nelle motivazioni dell’emendamento si chiarisce che resta «ferma la disciplina più restrittiva e rigorosa (…) volta a prevenire e contrastare più efficacemente il fenomeno, sempre più dilagante e allarmante, del porto di coltelli (…) soprattutto da parte dei minorenni».

    di Ivan Cimmarusti