loader image
Vai al contenuto

PISSTA

Home » Articoli » Destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada

Destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada

    QUESITO

    In merito al corretto utilizzo dei proventi relativi alle sanzioni del Codice della Strada, cos’è che può essere precisamente destinato ai punti a), b), c) del comma 4 dell’articolo 208?

    4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti ((vulnerabili)), quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

    ********

    La questione è molto ampia e affidata, perlopiù, a pareri e sentenze a livello regionale, non sempre convergenti, per cui risulta impossibile fornire un quadro generale della disciplina e sarebbe necessario indicare puntualmente, via via, le spese che si intenderebbe finanziare con le quote vincolate per singolo capito, fermo restando che al più si potrebbe fornire un quadro interpretativo limitato alle posizioni note, che non è detto siano corrispondenti a quelle che possono invece risultare da altri pareri offerti dalla Corte dei Conti a livello regionale.

    Pertanto, si consiglia sempre di formulare la richiesta di parere direttamente alla Corte dei Conti competente per territorio, salvo esistano già altre pronunce da parte di questa.

    Ad esempio, la Corte di Conti Regione Toscana, per espressa indicazione (Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Toscana 15/9/2010 n. 104/2010/REG), esclude l’imputazione dei proventi all’acquisto del vestiario e alla manutenzione dei veicoli. Così anche la realizzazione o la manutenzione delle fognature e del verde pubblico, se non hanno attinenza con la manutenzione delle strade propriamente intesa nell’ottica del miglioramento della sicurezza della circolazione.

    Tuttavia, con deliberazione della Corte dei Conti Lombardia 274/2013/PAR, si è andati in senso diametralmente opposto per taluni aspetti di cui si è occupata la Corte dei Conti in Toscana. Ai giudici contabili era stato richiesto di conoscere se, nel concetto di “mezzi ed attrezzature” a cui fa riferimento la norma si possa far ricomprendere tutto ciò che non abbia un diretto legame con il potenziamento delle attività di controllo in materia di circolazione stradale, ma che si ritiene necessario al fine di poter espletare il servizio in maniera regolare ed efficiente, come ad esempio: divise e buffetteria; armi in dotazione, cartucce, poligono per esercitazioni obbligatorie; blocchi verbali in carta copiativa, prontuario, testi normativi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale; dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli; apparecchiature informatiche portatili.

    Al quesito è stato risposto che “Non v’è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine “attrezzature” evidenzia l’ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale. Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall’amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili).

    Occorre inoltre evidenziare come l’esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l’inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge.

    Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208, comma 4, lett. b, codice della strada il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito “anche” mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo.

    Non v’è dubbio che lo svolgimento di esercitazioni di tiro, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza organizzativa e professionale dell’appartenente al Corpo di Polizia locale.

    Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. b, purché la spesa per l’attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materie della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente nell’espletamento dell’attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada.

    In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, dall’accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l’incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.

    Per gli impianti di videosorveglianza, è possibile rifarsi, ad esempio, alla risposta rivolta a un comune che aveva chiesto se sia possibile utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada per finanziare progetti volti alla realizzazione di impianti di video sorveglianza. Secondo la Deliberazione n. 3/2019/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Emilia Romagna, va fatto specifico riferimento alle previsioni contenute nel comma 4 dell’art. 208 citato. Secondo quanto stabilito nella già ricordata lettera b) del comma, infatti, una quota non inferiore ad un quarto del 50 per cento degli introiti deve essere destinata “al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi…”. Ma ancora maggiore rilievo assume, ai fini della problematica in esame, la previsione contenuta nella lettera c) del medesimo comma 4, secondo la quale la quota del 50 per cento dei proventi può essere destinata “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale …” tra le quali “interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti …”. Pure va considerata, ai fini della soluzione al quesito proposto, la disposizione del comma 12-ter dell’art. 142 del Codice, secondo la quale i proventi derivanti dell’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità attraverso apparecchi di rilevamento o dispositivi di controllo a distanza sono destinati “alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni …”.

    Tali previsioni normative, e segnatamente quella contenuta nella lettera c) del comma 4 dell’art. 208 citato, ben possono ricomprendere anche le spese relative all’acquisizione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza quando gli stessi risultino finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale attraverso il controllo della circolazione dei veicoli e degli altri utenti della strada.

    Al riguardo va, peraltro, tenuta presente la nozione di “sicurezza integrata” introdotta dall’art. 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, secondo il quale “si intende per sicurezza integrata l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.”. In tale nuovo contesto normativo il ricorso alle tecnologie di videosorveglianza consente di coniugare le finalità proprie della sicurezza stradale con i caratteri di una moderna sicurezza urbana e territoriale, finalizzata a innalzare i livelli di benessere delle comunità locali, come accade, ad esempio, nel caso di telecamere del tipo OCR (Optical Character Recognition) collegate al Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT) che, consentendo di individuare tempestivamente la circolazione di mezzi non revisionati o privi di copertura assicurativa, corrispondono pienamente alle finalità prescritte dalla normativa ricordata.

    Ad esempio, per altre finalità, è stato correttamente ritenuto possibile finanziare i costi delle apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni di cui all’art.142 del codice della strada, mediante i proventi derivanti dalle medesime sanzioni elevate ai sensi dell’art. 142 (Corte dei Conti LOMBARDIA/ 447/2019/PAR).

    Con Deliberazione della Corte dei Conti 2 novembre 2023 n. 241 si è concluso che si possono finanziare anche le spese concernenti la realizzazione di parcheggi, di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli e la realizzazione di marciapiedi, in quanto finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale per gli utenti deboli.

    L’amministrazione locale, nell’ambito della propria sfera di discrezionalità, comunque vincolata alla prevista destinazione, può dunque impegnare le previste quote dei proventi ex art. 208 Codice della strada nelle tre ipotesi prefigurate – per la realizzazione di parcheggi, di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli, di marciapiedi – (cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 274/2013/PAR del 3 luglio 2013), purché la realizzazione delle opere in esse contemplata si inserisca in un progetto di miglioramento della sicurezza in materia di circolazione stradale a favore dei predetti utenti deboli.

    Per quel che concerne la pubblica illuminazione, la Sezione controllo della Corte dei Conti della regione Toscana ha ritenuto possibile il ricorso al capitolo dell’articolo 208 per la realizzazione di nuovi impianti, in quanto finalizzati senza dubbio al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale a favore, soprattutto, dell’utenza debole, ma non anche per il pagamento delle spese correnti relative ai consumi e alla manutenzione. Ancor di meno con i fondi dell’articolo 208 potranno essere pagati i fitti passivi, le utenze, le spese condominiali e di manutenzione degli edifici della Polizia locale.

    Per quanto riguarda invece la previdenza e assistenza per il personale della Polizia Municipale, ormai la questione pare superata, nel senso della piena legittimità della destinazione di quote dei proventi per tale finalità.

    Si ribadisce, quindi, come sostenuto in premessa, che è sempre consigliabile rivolgere la richiesta alla Corte dei Conti regionale, che potrebbe discostarsi – come dimostrano alcune delle deliberazioni richiamate – dalla visione delle altre sezioni regionali.

    Da Polizia Locale -Maggioli