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DECRETO 8 OTTOBRE 2025 Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Determinazione degli importi per l’attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali

    Fissazione degli importi per le prescrizioni ambientali ex art. 318-ter, comma 4-bis, D.lgs. n. 152/2006

      Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 38 del 16 febbraio 2026, è stato pubblicato il Decreto 8 ottobre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, avente ad oggetto la “Determinazione degli importi per l’attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali”.

      Il provvedimento riveste particolare rilevanza nell’ambito dei controlli ambientali, in quanto completa il quadro normativo relativo all’istituto della prescrizione asseverata, disciplinato dalla Parte VI-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.

      Il decreto in commento colma il vuoto normativo determinatosi a seguito dell’introduzione, ad opera dell’art. 26-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, del comma 4-bis all’art. 318-ter del D.lgs. n. 152/2006, che demandava a un decreto ministeriale la determinazione degli importi dovuti dal contravventore per l’attività di asseverazione tecnica o, in alternativa, per la redazione della prescrizione.

      Il Decreto 8 ottobre 2025 stabilisce quindi:

      • gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività previste dall’art. 318-ter, comma 4-bis, del D.lgs. n. 152/2006;
      • gli obblighi dell’ente accertatore in ordine alla riscossione delle somme;
      • le modalità operative di versamento delle somme di cui all’art. 318-quater, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinate all’entrata del bilancio dello Stato.

      La disciplina dell’estinzione del reato ambientale introdotta dalla legge n 68/2015

        La legge n. 68/2015, con l’art. 1, comma 9, ha introdotto nel D.lgs. n. 152/2006 la Parte VI-bis (artt. 318-bis – 318-octies), recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale, prevede una speciale causa di estinzione del reato contravvenzionale Ambientale. .

        L’istituto consente l’estinzione del reato qualora il contravventore adempia alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e provveda al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la violazione commessa.

        Ai sensi dell’art. 318-bis del D.lgs. n. 152/2006, la procedura è applicabile ai reati contravvenzionali previsti dal Testo Unico Ambientale, purché non sia stato cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche tutelate.

        L’organo di vigilanza, contestualmente all’accertamento della violazione e alla redazione degli atti di polizia giudiziaria, impartisce una prescrizione finalizzata alla rimozione dell’illecito, che deve essere asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, ove diverso dall’organo accertatore. Resta fermo l’obbligo di trasmettere la notizia di reato al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 347 c.p.p.

        Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore verifica l’avvenuto adempimento. In caso positivo, il contravventore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni.

        Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale in esame, al pagamento della sanzione si aggiungono gli importi dovuti per:

        • asseverazione tecnica: € 255,00
        • redazione della prescrizione: € 322,00
        • verifica della prescrizione: € 92,00

        Contenuti e novità del Decreto 8 ottobre 2025

          Il Decreto 8 ottobre 2025 quantifica gli importi dovuti per le attività previste dall’art. 318-ter, comma 4-bis, del D.lgs. n. 152/2006, rinviando all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento, che ne specifica l’entità.

          Gli importi sono determinati sulla base di criteri omogenei, volti a valorizzare l’effettivo costo delle risorse necessarie agli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente per lo svolgimento delle attività di prescrizione e asseverazione. Qualora l’ente proceda sia alla redazione della prescrizione sia all’asseverazione tecnica, i relativi importi sono cumulabili.

          È tuttavia previsto un limite massimo, espresso in percentuale della somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione, che il contravventore deve versare ai fini dell’estinzione del reato. Tale percentuale è fissata:

          • nel 10 per cento, in caso di redazione sia della prescrizione sia dell’asseverazione tecnica;
          • nel 7 per cento, in caso di sola asseverazione, sola prescrizione o ammissione al pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo.

          Le medesime percentuali trovano applicazione anche per le attività svolte da enti non appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente diverso da un corpo o organo riconducibile a un’amministrazione statale».

          Obblighi dell’Ente accertatore e modalità di versamento

          L’art. 3 del decreto disciplina gli obblighi dell’ente accertatore, stabilendo che, qualora l’asseverazione tecnica sia svolta da un ente specializzato diverso dall’organo di vigilanza, quest’ultimo provvede alla riscossione degli importi dovuti anche per conto dell’ente specializzato, al quale trasferisce le somme di competenza entro trenta giorni dall’incasso.

          L’art. 4 individua le modalità operative di versamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 318-quater, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, destinate al bilancio dello Stato (capitolo di entrata n. 2596). La causale del versamento deve riportare l’indicazione dell’avvenuta estinzione della contravvenzione ambientale.

          Il decreto è entrato in vigore il 16 febbraio 2026, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli aspetti operativi concernenti la riscossione dei nuovi introiti da parte degli aventi titoli si rinvia a successivi approfondimenti.

          Dott. Giuseppe Aiello , Comandante Polizia Municipale di Lioni