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Danni al vetro dell’auto in autostrada: chi paga?

    La Cassazione ha stabilito che il gestore autostradale è responsabile dei danni subiti al parabrezza dei veicoli in autostrada, anche se la causa non è identificata.

    Mentre si percorre una strada ad alta velocità, può capitare che un oggetto misterioso colpisca il proprio parabrezza e che ciò provochi danni ingenti. In quell’occasione, colti dalla sorpresa e dallo spavento, è difficile comprendere la natura e la provenienza di tale oggetto. Dunque, quando non si può risalire al responsabile, che succede? Chi paga i danni al vetro dell’auto in autostrada? A chi spetta risarcire il proprietario per la riparazione?

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 33128/2024, ha chiarito alcuni punti importanti sul tema, richiamando la disciplina della cosiddetta “responsabilità oggettiva del custode” prevista dall’articolo 2051 del Codice civile. Tale norma, come vedremo a breve, alleggerisce l’onere della prova in capo al danneggiato, consentendogli di ottenere più facilmente il risarcimento. Ma procediamo con ordine.

    Chi è responsabile dei danni all’auto in autostrada?

    La Cassazione ha stabilito che il gestore autostradale è responsabile dei danni subiti dai veicoli in autostrada, anche se non è stato identificato l’oggetto che ha causato il pregiudizio. Tale società, infatti, ha l’obbligo di garantire la sicurezza della circolazione e di mantenere l’autostrada in buono stato di manutenzione.

    Cosa deve fare l’automobilista per ottenere il risarcimento?

    L’automobilista che subisce un danno al proprio veicolo in autostrada deve dimostrare l’evento avvenuto durante la circolazione (anche tramite testimonianze di passeggeri), le conseguenze che esso ha determinato (ad esempio con il preventivo dell’officina). Deve poi fornire la prova di aver pagato il pedaggio. Quest’ultimo passaggio è essenziale perché è proprio al casello che il conducente stipula un contratto vero e proprio con la società autostradale, in forza del quale quest’ultima è tenuta a fornirgli un servizio efficiente e sicuro.

    Il proprietario del veicolo non è tenuto invece a dimostrare la causa specifica del danno o la colpa del gestore autostradale. Quest’ultimo infatti risponde in termini di “responsabilità oggettiva” prevista dall’art. 2051 cod. civ.: il che significa che deve risarcire i danni anche se non ha colpa dell’evento.

    Quando la società autostradale non è responsabile?

    Il gestore autostradale può liberarsi dalla responsabilità solo se dimostra che il danno è stato provocato da un “caso fortuito“, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile, a lui non imputabile. Ad esempio, il gestore potrebbe provare che il danno è stato causato da un oggetto caduto da un altro veicolo.

    Quali sono alcuni esempi di “caso fortuito”?

    Alcuni esempi di caso fortuito che possono esonerare il gestore autostradale dalla responsabilità sono:

    • un oggetto caduto da un camion di trasporto merci;
    • un pezzo di carrozzeria staccatosi da un altro mezzo;
    • un sasso lanciato da un cavalcavia o da qualcuno che si trova ai margini della carreggiata;
    • un pezzo di ghiaccio staccatosi da un aereo;
    • un uccello che volava a bassa quota.

    Qualora invece il danno sia provocato da una pietra presente sulla strada, la società autostradale è ritenuta responsabile, poiché ha l’obbligo di pulire l’asfalto per garantire una circolazione sicura.

    Cosa succede se il gestore non riesce a dimostrare il caso fortuito?

    Se il gestore autostradale non riesce a provare che il danno è stato causato da un caso fortuito, sarà tenuto a risarcire il danno all’automobilista. Un esempio pratico.

    Un automobilista percorre l’autostrada e improvvisamente il suo parabrezza viene colpito da un oggetto non identificato, andando in frantumi. Egli, dopo aver documentato il danno e pagato il pedaggio, può richiedere il risarcimento al gestore autostradale. Quest’ultimo, per evitare di pagare, dovrà dimostrare che il danno è stato determinato da un evento a lui non imputabile, come ad esempio un oggetto caduto da un altro veicolo. Diversamente, ossia in assenza di tale prova, il risarcimento è dovuto.

    a cura di Raffaella Mari