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Art. 192 C.d.S. dopo il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 nella lettura della circolare n. 300/A/1/0000008472/26 del 24/03/2026: profili operativi e qualificazione giuridica della fuga pericolosa

    Inquadramento sistematico della modifica normativa

    La circolare n. 300/A/…/26 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si colloca come atto interpretativo di raccordo tra la novella introdotta dall’art. 8 del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 e la prassi operativa delle forze di polizia.

    L’intervento normativo ha inciso direttamente sull’art. 192 del Codice della Strada, introducendo il comma 7-bis, che tipizza una fattispecie penale autonoma rispetto alle ipotesi contravvenzionali già previste nei commi 1, 4, 6-bis e 7 dello stesso articolo.

    La ratio dell’intervento è chiaramente quella di colmare una lacuna applicativa: fino ad oggi, infatti, le condotte di fuga venivano sussunte alternativamente:

    • nelle violazioni amministrative ex art. 192 C.d.S.;
    • ovvero, nei casi più gravi, nell’art. 337 c.p.

    La circolare esplicita che la nuova previsione si pone come figura intermedia, ma dotata di autonomia, in quanto costruita attorno ad un elemento tipizzante specifico: il pericolo derivante dalle modalità di esecuzione della fuga.

    Struttura della fattispecie: integrazione degli elementi oggettivi

    La lettura coordinata dell’art. 192, comma 7-bis C.d.S. e della circolare n. 300/A/…/26 consente di individuare con sufficiente precisione gli elementi costitutivi del reato.

    Sotto il profilo oggettivo, la condotta si articola in tre segmenti logicamente distinti ma giuridicamente interdipendenti:

    1. L’ordine legittimo di fermarsi, impartito da un operatore di polizia stradale ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 4 C.d.S.;
    2. La volontaria inosservanza dell’ordine, che si traduce nella fuga;
    3. Le modalità esecutive della fuga, idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o privata.

    La circolare chiarisce che il terzo elemento non ha natura accessoria, ma rappresenta il cuore tipico della fattispecie. In assenza di esso, la condotta resta confinata nell’ambito amministrativo.

    In termini operativi, ciò implica che la mera sottrazione al controllo non è sufficiente: è necessario accertare e descrivere un comportamento di guida che, per caratteristiche concrete, sia idoneo a determinare un rischio attuale e non meramente ipotetico.

    Il pericolo concreto come criterio selettivo: parametri valutativi

    La circolare n. 300/A/…/26, pur non fornendo una definizione astratta di “pericolo”, individua una serie di condotte esemplificative che fungono da parametri interpretativi.

    Tali condotte devono essere lette alla luce del principio generale secondo cui il pericolo rilevante è:

    • concreto, ossia desumibile da circostanze fattuali;
    • attuale, non meramente potenziale;
    • oggettivamente apprezzabile, secondo criteri di normalità causale.

    Le ipotesi richiamate dalla circolare (guida contromano, attraversamento di incroci con semaforo rosso, invasione di spazi pedonali, speronamenti, ecc.) non costituiscono un elenco tassativo, ma delineano una casistica tipica.

    Dal punto di vista operativo, la qualificazione del fatto richiede un’attività valutativa che deve tener conto di:

    • densità del traffico;
    • presenza di pedoni o utenti vulnerabili;
    • caratteristiche della sede stradale;
    • velocità e dinamica del veicolo;
    • reazioni degli altri utenti della strada.

    Il pericolo, pertanto, non è un dato astratto, ma il risultato di una valutazione complessiva del contesto dinamico.

    Rapporto di specialità con l’art. 337 c.p.

    La circolare affronta espressamente il problema del concorso apparente di norme con l’art. 337 c.p., chiarendo che il nuovo comma 7-bis integra una fattispecie speciale.

    Il criterio di specialità va individuato nella presenza di elementi ulteriori rispetto alla resistenza:

    • il contesto tipico della circolazione stradale;
    • l’utilizzo del veicolo come strumento della condotta;
    • la sostituzione della violenza diretta con il pericolo derivante dalla guida.

    Ne consegue che, in applicazione dell’art. 15 c.p., quando la condotta è integralmente sussumibile nell’art. 192, comma 7-bis C.d.S., quest’ultimo prevale.

    Resta ferma la possibilità di concorso reale qualora la condotta ecceda tale ambito (ad esempio, aggressioni fisiche autonome nei confronti degli operatori).

    Conseguenze accessorie e attività immediata di polizia giudiziaria

    La circolare n. 300/A/…/26 richiama espressamente l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada, in particolare:

    • sospensione della patente, ai sensi degli artt. 218 e 224 C.d.S., con ritiro immediato del documento;
    • confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 224-ter C.d.S., preceduta da sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.S.

    Sul piano operativo, ciò comporta:

    • la redazione del verbale di contestazione con contestuale ritiro del titolo abilitativo;
    • la trasmissione degli atti alla Prefettura territorialmente competente entro i termini previsti;
    • l’attivazione delle procedure di sequestro e affidamento in custodia.

    La circolare evidenzia un limite rilevante: la confisca non si applica se il veicolo appartiene a soggetto estraneo al reato. Tale verifica assume rilievo immediato e deve essere documentata negli atti.

    L’estensione dell’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.)

    L’art. 8 del D.L. 24/2026 ha inciso anche sull’art. 382-bis c.p.p., introducendo il comma 1-ter, che estende l’istituto della flagranza differita alla fattispecie di cui all’art. 192, comma 7-bis C.d.S.

    La circolare n. 300/A/…/26 chiarisce che tale possibilità opera quando:

    • non è stato possibile procedere immediatamente all’arresto;
    • per ragioni di sicurezza o tutela dell’incolumità pubblica o individuale.

    In tali casi, l’arresto può essere eseguito:

    • entro 48 ore dal fatto;
    • sulla base di elementi probatori documentali (video, immagini, dati telematici) dai quali emerga in modo inequivoco la responsabilità.

    L’introduzione di questo strumento incide profondamente sulle modalità operative, in quanto consente di evitare inseguimenti ad alto rischio, senza pregiudicare l’efficacia dell’azione penale.

    Implicazioni operative: gestione dell’inseguimento e scelta tattica

    La lettura coordinata della norma e della circolare impone una revisione delle modalità di intervento in caso di fuga.

    L’inseguimento non può più essere considerato una risposta automatica. Deve essere valutato alla luce di:

    • proporzionalità dell’azione;
    • rischio per terzi;
    • possibilità di identificazione successiva.

    La disponibilità dell’arresto in flagranza differita introduce un criterio operativo nuovo: la possibilità di differire l’intervento repressivo, privilegiando la sicurezza immediata.

    In questo quadro, assumono rilievo:

    • i sistemi di videoripresa;
    • le banche dati;
    • il coordinamento con le centrali operative;
    • la tracciabilità dei veicoli.

    La costruzione della prova e la redazione degli atti

    La sostenibilità della contestazione ex art. 192, comma 7-bis C.d.S. dipende in misura determinante dalla qualità dell’attività descrittiva e probatoria.

    a circolare, pur implicitamente, richiama l’esigenza di una verbalizzazione che dia conto:

    • della dinamica della fuga;
    • delle specifiche manovre effettuate;
    • del contesto ambientale;
    • dei soggetti esposti al rischio;
    • degli elementi da cui si desume il pericolo concreto.

    In assenza di una puntuale descrizione, il rischio è quello di una riqualificazione della condotta nell’ambito amministrativo.

    Pertanto, la relazione di servizio e gli atti di polizia giudiziaria devono essere costruiti in modo tale da rendere evidente il nesso tra condotta e pericolo.

    Circolare 24 marzo 2026 articolo 192 nuovo

    Circolare M. I. n. 8472 del 24 marzo 2026 (art. 192 C.d.S.)

    MINISTERO DELL’INTERNO

    DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

    Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

                Prot.: 300/STRAD/1/0000008472.U/2026                                                          del 24 marzo/2026

    OGGETTO: Decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione

    internazionale”.

                                                                                                                                       (Indirizzi omessi)

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026, è stata pubblicato il decreto legge 24 febbraio 2026, n.

    23 (1).

    Per gli aspetti di interesse in materia di circolazione stradale, si segnala che l’art. 8 modifica l’art. 192 del codice della strada introducendo, con il nuovo comma 7-bis, un’ipotesi delittuosa (2) che si configura quando la fuga conseguente alla violazione dell’obbligo di fermarsi all’alt (3) o al posto di blocco (4), sia posta in essere mettendo in pericolo l’altrui incolumità.

    L’elemento specializzante, che trasforma gli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 6-bis e ai commi 4 e 7 dell’art. 192 cds, è pertanto costituito dal pericolo per l’incolumità che deriva dalle modalità esecutive della fuga, cioè dalla condotta che il conducente del veicolo cui è imposto di fermarsi pone in essere per sfuggire al controllo dell’organo di polizia. In altri termini, per la configurabilità del reato oltre alla fuga è necessario porre in essere manovre rischiose per l’incolumità di chiunque (5) quali, a titolo esemplificativo, sottrarsi al controllo e fuggire accelerando improvvisamente in prossimità di un posto di blocco o di controllo tentando di investire gli operatori, darsi alla fuga guidando contromano, superando le intersezioni senza fermarsi al semaforo, invadendo marciapiedi o aree destinate alla circolazione di pedoni o biciclette, sfrecciando tra veicoli a velocita elevata, speronando altri veicoli o mettendo, in qualsiasi modo, a rischio conducenti, pedoni

    o animali.

    Inoltre, si ritiene che il nuovo reato assuma carattere di specialità rispetto a quello previsto e punito dall’art. 337, comma 2, del codice penale (Resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dalla qualità di ufficiale o agente

    di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) che trova generalmente, applicazione nei casi di specie. La fattispecie di cui al nuovo comma 7-bis dell’art. 192 cds, riguarda la medesima situazione di fatto (6) e contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 337 cp (7), ma ad essi affianca elementi specializzati (8) che, in forza del principio di cui all’art. 15 del codice penale, rendono la prima applicabile in luogo della seconda.

    Alla commissione del reato conseguono, ai sensi del nuovo comma 7-bis, la sanzione amministra􀆟va accessoria della sospensione della patente di guida e la sanzione amministra􀆟va accessoria della confisca del

    veicolo, la cui applicazione segue le procedure di cui agli articoli 224 e 224-ter cds (9). In par􀆟colare, per quanto riguarda la sospensione della patente, che potrà trovare applicazione soltanto nell’ipotesi in cui il reato venga commesso con veicoli la cui guida richiede il possesso del relativo titolo abilitativo, si rammenta che la patente deve essere ritirata dall’organo accertatore della violazione e trasmessa, entro dieci giorni, alla

    prefettura territorialmente competente ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 223 cds.

    Per l’applicazione della confisca, il veicolo deve essere sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi  dell’art. 213 cds, ed affidato in giudiziale custodia all’interessato, secondo le procedure indicate con circolare

    n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 alla quale si rimanda.

    Il sequestro del veicolo non può essere disposto quando risulta evidente che il proprietario, al momento

    dell’accertamento del reato, è estraneo al reato stesso. Ciò in quanto il comma 7-bis dell’art. 192 esclude

    l’applicazione della confisca quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

    Infine, lo stesso art. 8 del decreto legge 23/2026, è intervenuto anche sull’art. 382-bis del codice di

    procedura penale (10), introducendo il comma 1-ter, che estende l’istituto della flagranza differita alla nuova

    ipotesi deli􀆩uosa di cui al comma 7-bis dell’art. 192 cds, quando non è possibile procedere immediatamente

    all’arresto dell’autore del reato (11) per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica o individuale.

    Pertanto, nelle ipotesi in cui, ad esempio, non si è riusciti a fermare il responsabile nell’immediatezza perché

    la fuga è stata attuata in un contesto o con modalità tali da rendere l’inseguimento pericoloso per la sicurezza

    stradale o per l’incolumità degli utenti della strada o degli stessi operatori, l’arresto in flagranza differita è

    consentito quando il soggetto viene indentificato e risulta autore sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto.

    Secondo quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 382-bis cpp, in questi casi l’arresto deve essere

    compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione del reo e, comunque, entro quarantotto ore dal

    fatto.

                                                                                                          *****

    Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi

    e Servizi di Polizia Locale.

                                                                                                                                     IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                                                                                   Cortese

    di Giuseppe Capuano