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Il condominio risponde per danni da calcinacci su auto in cortile?

    Il condominio è responsabile e deve risarcire i danni procurati a terzi per il crollo di calcinacci, anche se l’auto è in leasing.

    Hai mai parcheggiato la tua auto nel cortile di un condominio, confidando nella sicurezza dell’area?

    Cosa potrebbe accadere se invece dovesse essere danneggiata dal crollo di calcinacci provenienti da un balcone dell’edificio?

    Chi ti risarcirebbe?

    Una recente sentenza del tribunale di Napoli Nord ha affrontato proprio questa problematica, offrendo una panoramica chiara sulla responsabilità del condominio e le relative protezioni assicurative.

    Vediamo cosa dice la legge in proposito e qual è l’interpretazione dei giudici

    Chi risponde dei danni causati dai calcinacci?

    Il condominio ha la responsabilità di tutti i danni causati a terzi a seguito del crollo di calcinacci da un balcone.

    Questo perché è considerato il custode delle parti comuni dell’edificio e, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, è tenuto a risarcire i danni conseguenti.

    Per esonerarsi dalla responsabilità, il condominio deve dimostrare che il crollo è stato causato da un caso fortuito, come condizioni meteo eccezionali e imprevedibili: non eventi semplicemente superiori alle medie stagionali poiché anch’essi rientrano comunque nella prevedibilità del clima ma vere e proprie tempeste che fanno “notizia”.

    Chi può richiedere il risarcimento dei danni?

    Anche se la vettura danneggiata è in leasing e non di proprietà diretta del danneggiato, quest’ultimo ha diritto al risarcimento.

    Il fondamento di tale diritto risiede nell’articolo 1140 cod. civ., che considera il possesso esercitato sul veicolo come elemento sufficiente per ottenere il rimborso dei danni.

    Il danneggiato dovrà presentare una richiesta di risarcimento all’amministratore del condominio tramite pec o raccomandata a.r. dando un termine di 15 giorni per pagare.

    Ne potrebbero servire di più: l’amministratore infatti potrebbe ritenere necessaria la convocazione dell’assemblea per ottenere l’autorizzazione a effettuare il bonifico.

    Se la richiesta non dovesse sortire effetti, bisogna procedere in via civile, con un avvocato, instaurando una causa.

    Qual è la quantità del risarcimento?

    Il risarcimento viene rapportato alla spesa necessaria per riparare l’auto e riportarla alle condizioni precedenti il sinistro.

    Tuttavia se l’importo dovesse essere superiore al valore del veicolo usato, il giudice condannerà il condominio al pagamento di quest’ultima somma, per quanto inferiore ai costi del carrozziere e dell’elettrauto.

    Sarà un consulente tecnico nominato dal giudice (il cosiddetto CTU) a stimare le riparazioni necessarie all’auto.

    Tuttavia, dal risarcimento vanno escluse le spese del bollo auto e dell’assicurazione: il primo perché comunque è sempre dovuto mentre la seconda perché può essere sospesa.

    Si può chiedere il risarcimento all’assicurazione del condominio?

    L’assicurazione ha l’obbligo di risarcire il danneggiato poiché il crollo rientra nelle coperture della polizza.

    Ma non può essere il danneggiato a rivolgersi alla compagnia: deve farlo l’amministratore, facendo la denuncia di sinistro.

    Il mancato avviso del sinistro entro tre giorni da parte del condominio può avere conseguenze solo se ciò ha causato danni alla compagnia assicurativa, altrimenti non costituisce una giustificazione per non pagare il danneggiato.

    Conseguenze e considerazioni finali

    La sentenza stabilisce un importante precedente per la responsabilità dei condomini nei confronti dei danni causati nelle aree comuni.

    Anche se non è obbligatoria, la polizza assicurativa per i condomini è essenziale specie se le condizioni dell’edificio non sono ottimali. La prevenzione può salvare molte controversie e costi futuri.