loader image
Vai al contenuto

PISSTA

Home » Articoli » Pirateria della strada e rilievi tecnici di polizia giudiziaria

Pirateria della strada e rilievi tecnici di polizia giudiziaria

    DARE INCISIVITA’ E IMPORTANZA AL PRIMO INTERVENTO

    Un metodo di procedura ideale dovrebbe essere quello di dare al nostro protocollo iniziale di intervento una certa incisività e certezza nel saper individuare il perimetro dell’area che deve essere recintata e isolata, stabilendo da subito una strada per accedervi e una per lasciare la zona interessata e nel contempo cercare di capire chi e con quale ruolo si è reso partecipe ai fatti e chi potenzialmente ha anche potuto contaminare il luogo dove essi sono avvenuti.
    Anche in questo caso confermo che la migliore formazione è quella che nasce dalla propria esperienza, tenendo ben presente che nulla è reale senza una prova.
    Nel secondo passaggio si renderà necessario assegnare a un collaboratore il compito di sorvegliare l’area del sinistro stradale isolata e annotare il nominativo di coloro che transitano al suo interno.
    Con il terzo passaggio sarà indispensabile mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per preservare l’integrità dell’intera area isolata.
    Contestualmente alle predette operazioni sarà necessario interpellare le idonee strutture di supporto; quali il personale medico e di soccorso e, ove necessita, il personale specializzato appartenente alle specifiche organizzazioni scientifiche.
    Preliminarmente sarà opportuno anche stabilire se l’illuminazione, durante i rilievi, è sufficiente e nel caso fosse inidonea attrezzarsi con una illuminazione speciale.
    Per quanto concerne la vittima sarà necessario annotare e descrivere dettagliatamente tutto quello che i nostri occhi riescono a percepire, annotando gli oggetti e le tracce presenti e, se necessario, gli oggetti mancanti da subito evidenti.
    La vittima non dovrà essere assolutamente rimossa sino al termine dei rilievi personali, delle misurazioni, delle riprese fotografiche e videografiche e naturalmente, sino all’autorizzazione del Pubblico Ministero.

    Buona norma sarà quella di esaminare sistematicamente e annotare le caratteristiche e le condizioni di tutti gli oggetti presenti, compresi i reperti e in particolar modo vernici, plastiche, sostanze adesive, sostanze abrasive, sostanze incendiarie, materiali per costruzioni, capelli e fibre, vetro, inchiostri, impronte latenti, metalli, documenti, impronte di scarpe, dna, legno, terra, abiti della vittima (fibre artificiali, derivate da materie grezze naturali, fibre rigenerate quali rayon, acetato e triacetato o da materie chimiche, fibre sintetiche quali nylon, poliestere ed acrilico); tutti reperti sui quali potranno successivamente essere eseguite le analisi scientifiche.
    Le prove tutte, importanti e meno importanti, dovranno essere osservate con la massima attenzione, fotografate e videoregistrate, raccolte e idoneamente repertate (certamente l’ideale sarebbe effettuare una ripresa aerea dell’intera area del sinistro stradale a mezzo di un drone).
    La vegetazione o la segnaletica divelta e tutti gli oggetti dovranno essere visionati con cura, al fine di rilevare frammenti di qualsiasi natura (vetri, fanaleria, rami, fibre, brandelli dei vestiti, detriti di vernice, oggetti vari o altro, sia quelli appartenenti alla vittima che al presunto responsabile del sinistro stradale); anche in questo caso sarà opportuno procedere con i rilievi video/fotografici.
    In particolar modo dovrà essere individuata la eventuale presenza di macchie di sangue, annotando la posizione, il grado di coagulazione e soprattutto il tipo di macchie.
    È indispensabile che la registrazione e il trasporto delle prove sia affidata alla stessa persona per evitare contaminazioni; per evitare contaminazioni è necessario anche sostituire i guanti in lattice che si utilizzano ogni qual volta tocchiamo un oggetto da repertare, altrimenti non facciamo altro che spostare le tracce da un oggetto all’altro noi stessi.
    E parlando di fonti di prova possiamo affermare che è indispensabile anche annotare dettagliatamente
    riguardo a ciascuna prova, descrivendola in maniera idonea, enunciando nel verbale il rapporto che ha quella prova in relazione al sinistro stradale nonché la data, l’ora, il luogo di ritrovamento, il relativo rilievo fotografico di riferimento, il nominativo dell’agente che l’ha repertata.
    A tutti i testimoni e alle persone informate sui fatti sarà opportuno lasciare il proprio nominativo e il recapito personale presso il Comando a cui si appartiene, per consentire loro di fornire successivamente ulteriori particolari o informazioni, nuove o al momento non ricordate.
    Di seguito parleremo ora, sinteticamente, dei rilievi descrittivi, fotografici, planimetrici, personali, tralasciando le attività di routine ben conosciute dagli operatori di polizia giudiziaria.

    I RILIEVI

    I rilievi descrittivi iniziano dall’individuazione dell’area d’interesse operativo dove sarà possibile individuare le tracce e i reperti.
    I rilievi descrittivi dovranno essere eseguiti dal generale al particolare, da destra verso sinistra, dal basso verso l’alto, dall’avanti all’indietro.
    Il rilievo è quell’atto ricognitivo di varia natura, diretto a cercare, riconoscere e fissare sul documento tracce ed elementi utili.
    Il rilievo può essere di tipo descrittivo, video/fotografico, planimetrico, dattiloscopico, plastico, sulla persona. L’altro grosso filone d’attività facente parte dei rilievi descrittivi consiste nell’osservazione finalizzata all’individuazione degli elementi suscettibili di mutamento, dei quali si dovrà accuratamente prendere nota.
    In ambiente aperto si dovrà tenere conto delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico e nulla dovrà sfuggire a un attento osservatore.
    In un veicolo da rimuovere, ad esempio, si dovrà tenere conto dello stato del motore, della leva del cambio, del cronotachigrafo, dei dispositivi di illuminazione, della leva del freno e della presenza di tracce o oggetti a bordo del veicolo stesso e di tutti gli altri particolari presenti.

    L’osservazione dovrà avvenire in un determinato ordine e la descrizione dovrà essere effettuata con massima attenzione, scrupolo e assoluta precisione.
    I rilievi video/fotografici dovranno essere eseguiti nell’immediato per fissare al meglio lo stato dei luoghi e visualizzare dove e com’è stato commesso il reato.
    Ribadisco che le prove, una volta individuate, dovranno essere fotografate e filmate, poi raccolte e idoneamente repertate.
    Nel caso specifico del rilievo di sinistro stradale sarà necessario fotografare/videoregistrare dapprima e in ordine cronologico l’area completa del sinistro stradale, la precisa collocazione dei veicoli e delle persone decedute (con particolare attenzione alle lesioni, macchie di sangue, agli abiti…), tutti gli oggetti presenti, il punto d’urto, i segni di collisione evidenziati sui veicoli (tutti i lati del veicolo con primi piani dei segni e dei danni evidenti sulla carrozzeria), i segni di scarrocciamento, i danni a cose o proprietà, le tracce di frenata, di sbandamento, i detriti di vernice, la fanaleria, i vetri, le tracce degli pneumatici; ricordandosi preliminarmente di evidenziare il tutto con idonee tabelle alfanumeriche e di annotare la logica sequenza dei fotogrammi che dovranno coincidere con i contenuti dell’annotazione d’indagine, riguardanti le attività espletate e, soprattutto, i risultati conseguiti.
    Per situazioni ambientali particolari sarà necessario effettuare i fotogrammi con idoneo obiettivo grandangolare.

    La tecnica video/fotografica possiede un alto valore probatorio e consente eventuali ingrandimenti di dettagli sfuggiti ad una prima osservazione.
    L’area interessata deve essere fotografata da più punti di osservazione, secondo una successione logica che consenta una ricostruzione di tipo panoramico dell’intera scena del sinistro stradale, per poi passare ai particolari.
    Naturalmente, le tecniche fotografiche sono differenti in funzioni dell’oggetto o del cadavere da fotografare/videoregistrare.
    Infine, può essere utile la ripresa con una videocamera dell’intera scena del sinistro stradale per fornire una visione alternativa dello stato dei luoghi ed anche una documentazione delle modalità con cui si è operato. Non bisogna mai dimenticare che i rilievi fotografici presentano spesso difficoltà di rapportare la dimensione di un oggetto o di una traccia; per questa ragione, specialmente di fronte a piccoli oggetti o piccole tracce, è necessario posizionare un righello in modo tale che sia visibile nella fotografia o nella ripresa video.
    I rilievi planimetrici seguono, nell’ordine, i precedenti rilievi e consistono nella riproduzione su supporto cartaceo di quanto precedentemente rilevato, ponendo gli oggetti e le tracce nell’esatta posizione rispetto al luogo ove è avvenuto il sinistro stradale, attraverso misurazioni secondo il sistema degli assi cartesiani o il sistema delle triangolazioni, ben noti al personale preposto ai servizi di polizia stradale, non tralasciando le cosiddette misure di riscontro.
    Sulla scena del sinistro stradale si è soliti prendere attentamente tutte le misure e riportarle sullo schizzo planimetrico definito schizzo speditivo che, successivamente, sarà restituito graficamente nella planimetria finale.
    Il fascicolo dei rilievi planimetrici dovrà essere obbligatoriamente associato al verbale di sopralluogo unitamente al fascicolo fotografico e videografico.
    Nello schizzo speditivo devono essere contenuti i dati riguardanti i verbalizzanti con specifica del grado, le circostanze di tempo e luogo, gli eventuali ausiliari di P.G. e i compiti loro affidati, il numero e la tipologia di prove rinvenute anch’esse presenti nei rilievi planimetrici, la codifica e la precisazione della collocazione delle tabelle alfanumeriche, le misurazioni effettuate con specifica legenda di riferimento, la posizione di oggetti o cose aventi rilevanza investigativa.
    I rilievi personali sono finalizzati a individuare tracce o altri effetti che il reato ha lasciato sulla persona o che la persona ha lasciato sul luogo del reato.
    La Polizia Giudiziaria può legittimamente effettuare individuazioni tramite la percezione visiva di segni o tracce sul corpo o sugli indumenti dell’indagato, nonché prelevare sul posto, nelle forme previste, ad esempio mozziconi di sigarette, bicchieri, fazzoletti…ecc.
    Ricordo a tal proposito che, ai sensi dell’art. 349 c.p.p., all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
    Il comma 2 bis dello stesso articolo stabilisce che se tali accertamenti comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del Pubblico Ministero.
    I rilievi sul cadavere sono eseguiti dal Medico Legale con la presenza dell’Ufficiale di P.G. delegato. Prima di effettuare i rilievi sul cadavere sarà necessario esaminare gli abiti della vittima, annotando e fotografando ogni particolare interessante ed utile ai fini delle indagini.
    Gli indumenti stessi dovranno essere tolti alla vittima con molta cura, evitando di avvolgerli su sé stessi e stendendoli su una superficie piana e, se bagnati, lasciarli asciugare.
    Gli indumenti bagnati non dovranno assolutamente essere contenuti in buste di plastica per evitare contaminazioni di tracce.
    Una volta togli gli indumenti si potranno eseguire i rilievi sul cadavere, gli stessi sono finalizzati all’individuazione dell’età apparente della persona
    deceduta (laddove non è stata possibile identificarla compiutamente), delle cause del decesso, delle ferite, dei segni evidenti, delle abrasioni, dei segni degli pneumatici, degli elementi rilevati dal medico, di qualsiasi traccia o corpo estraneo rilevato.
    Le operazioni dovranno essere accompagnate da un dettagliato rilievo fotografico/videografico e anche in questo caso, sarà indispensabile accostare un riferimento metrico ai particolari da rilevare (ferite, tagli, segni, ecc.).

    GLI ELEMENTI FONDAMENTALI
    DA INDIVIDUARE SUL LUOGO
    DEL SINISTRO STRADALE


    Di ogni cosa presente sulla scena del sinistro dovranno, minuziosamente, rilevarsi le caratteristiche, lo stato di conservazione ed eventuali altre particolarità.
    Specifica attenzione deve essere rivolta al rinvenimento, ed alla corretta individuazione sulla scena del sini
    stro, di tutti gli oggetti personali appartenenti alla vittima quali le scarpe, i vestiti, il cappello, la sciarpa, l’ombrello, l’orologio, la catenina, la collana, il braccialetto e gli eventuali oggetti precedentemente contenuti nelle tasche.
    Questi oggetti, collocati sulla planimetria, consentiranno, attraverso l’utilizzo d’idonee formule matematiche, di ottenere importanti informazioni riguardo alla velocità e la direzione del corpo della persona investita e, di conseguenza, del veicolo investitore.
    Analogamente, bisogna individuare eventuali macchie di sangue, rispetto alla posizione del veicolo investitore, le quali essendo una diretta conseguenza dell’urto, forniscono indicazioni sulla dinamica e progressione del sinistro.
    Contestualmente possiamo affermare che l’attività
    di un laboratorio di scienze forensi diventa essenziale per la trasformazione dei risultati in prove legali.
    Conseguentemente, le attività di analisi verranno concentrate su alcuni elementi fondamentali e cioè sui reperti individuati sul luogo del sinistro, sulle tracce di pneumatici del veicolo, sugli abiti della vittima, sui residui di vernice, di plastica, di vetro dei veicoli coinvolti.
    Le impronte degli pneumatici, che sono rinvenute sul luogo del sinistro stradale, possono essere di tipo bidimensionale o tridimensionale e ciò in base alle caratteristiche del substrato sul quale sono impresse.
    Particolari casi sono rappresentati dalle impronte lasciate sull’asfalto, sulla neve o addirittura sul sangue della vittima.
    In ogni caso sono fondamentali i rilievi fotografici, finalizzati all’esame del battistrada, perché dal disegno dello stesso è possibile ricavare tipologia, marca e modello dello pneumatico e, quindi, accedere alle banche dati per le necessarie comparazioni.
    Per quanto riguarda le impronte di prova, le stesse possono essere acquisite mediante inchiostrazione su carta o cartone, grasso e polvere magnetica su cartoncino ovvero carta copiativa.
    È indispensabile non pulire gli pneumatici da eventuali sassolini oppure da altri oggetti, poiché gli stessi rappresentano quelle tipicità in grado di consentire, in futuro, l’identificazione di uno specifico pneumatico.

    Dall’osservazione della segnaletica divelta, dalle piegature della vegetazione, dalla dislocazione dai detriti, dagli schizzi, dalle sostanze trasferite sul selciato, sarà inoltre possibile individuare la localizzazione e la direzione del veicolo.
    Altro elemento fondamentale sui cui dobbiamo porre tutta la nostra attenzione sono gli abiti della vittima. Gli abiti della vittima possono rappresentare un elemento utile per individuare il veicolo investitore qualora, a seguito di un urto particolarmente forte, sulla carrozzeria del veicolo sono rimaste impresse delle impronte caratteristiche che permettono di collegare abiti e veicolo.
    Sicuramente può accadere il contrario, ossia che sul veicolo rimangono tracce di fibre degli indumenti della vittima, magari a seguito di rottura del parabrezza, della fanaleria o altri oggetti.
    Le fibre si dividono in fibre naturali, di derivazione animale o vegetale la cui identificazione e comparazione avviene a seguito di esame al microscopio e fibre artificiali, derivate da materie grezze naturali, fibre rigenerate quali rayon, acetato e triacetato o da materie chimiche, fibre sintetiche quali nylon, poliestere ed acrilico, tutte aventi come elemento base il polimero, la cui identificazione e comparazione avviene a seguito di esame al microspettrofotometro o tramite separazione cromatografica dei componenti per analizzare il colore, il diametro, le striature longitudinali, le bucherellature sulla superficie, le singole sezioni.

    IL REPERTAMENTO

    Le fasi del sopralluogo giudiziario sono sostanzialmente due:
    1. Il congelamento della scena del delitto (per curare la conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato e per mantenere lo stato dei luoghi immutato fino all’arrivo del Pubblico Ministero – artt. 55 e 354 c.p.p. comma 1)
    2. I rilievi sulle tracce, sulle cose e sui luoghi del delitto (art. 354 c.p.p. commi 2 e 3)

    A tali fasi deve necessariamente aggiungersi l’attività di repertamento, consistente nel prelevamento, nella conservazione e nella trasmissione delle tracce in modo da non alterarle, manometterle o distruggerle, preservandone, così, il loro valore probatorio.

    Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero.
    Inoltre, se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, in altre parole non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinente. Come vedremo nel prossimo articolo, oggi più che mai, è buona norma avere al seguito dotazioni strumentali specialistiche per consentire i rilievi e il repertamento improcrastinabile delle prove. Il congelamento della scena del delitto viene attuato, in primo luogo, mediante l’isolamento della scena del crimine, impedendo l’accesso alle persone non autorizzate allo scopo proprio di evitare possibili contaminazioni dell’area. È per questo che è consigliabile nominare un responsabile, con compiti e funzioni di controllo della situazione, di collegamento tra i diversi soggetti e di costante verifica.

    LE TRACCE – I DETRITI DI VERNICE – LA FANALERIA – I VETRI

    Le vernici dei veicoli risultano molto diverse tra loro perché i produttori di veicoli usano tecniche e componenti differenti.
    In generale, la verniciatura di un veicolo è composta da quattro strati: fondo o eletrocoat primer, copertura o primer surfacer, vernice colorata o basecoat/colorcoat e copertura trasparente o clearcoat.
    La comparazione avviene a mezzo di microscopio stereoscopico analizzando il colore, le stratificazioni e la struttura della superficie, dopodiché si procede all’analisi della composizione chimica delle vernici e cioè dei pigmenti e leganti.
    Le analisi sui reperti di vernice, rinvenuti sul luogo del sinistro stradale, costituiscono un importante spunto investigativo.
    La presenza di tracce efficaci, con l’ausilio di laboratori specializzati, ci potrà consentire di risalire alla marca, al modello e al lotto di produzione di un autoveicolo, attraverso la consultazione della banca dati.
    L’esito delle indagini chimiche eseguite sulle tracce di vernice, rinvenute sul luogo del sinistro, ci permetterà poi di effettuare confronti con i veicoli appartenenti alle persone sospettate o di indirizzare la nostra attenzione esclusivamente su quel tipo di veicolo, mediante mirate ricerche anche presso le carrozzerie per verificarne la presenza.

    Importanti sono anche le parti della fanaleria, sulle quali possono essere impresse le sigle omologative, ed in alcuni casi, riportati anche, a mezzo di etichette adesive stampate, i riferimenti riguardanti l’identificazione del costruttore, il modello di fanale e il veicolo sul quale sono montati.
    Inoltre, i vetri anteriori dei veicoli sono marchiati con sigla DGM (nazionali) ed ECE (internazionali), sui quali sono apposti codici identificativi che servono per individuare esattamente la parte o il componente, il modello del veicolo, il periodo di costruzione.

    CONSIDERAZIONI

    Da subito devo affermare che effettuare i rilievi sul luogo del sinistro stradale con strumenti non idonei, l’improvvisazione, l’inesperienza, la non conoscenza delle procedure, la scarsa attenzione durante le operazioni dei rilievi tecnici, sono fattori che inesorabilmente portano alla dispersione delle prove; soprattutto, durante le fasi concitate riguardanti il rilievo di incidente stradale mortale provocato in conseguenza alla pirateria della strada.
    Altro fattore da tenere in considerazione è rappresentato dalla necessità di mantenere e preservare una prova laddove le circostanze ambientali sono suscettibili a variazioni sia per eventi atmosferici sia dovuti a causa di altra natura e, per tale motivo, non è possibile attendere l’arrivo dei tecnici specializzati nei rilievi scientifici.
    Per questo motivo è buona norma, quella di avere al seguito un minimo di dotazioni strumentali per consentire i rilievi e il repertamento, resosi improcrastinabile, delle prove.
    Ricordo che oggi più che mai le scienze forensi rappresentano l’applicazione della scienza al diritto, con l’impiego delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a fini processuali, attraverso l’analisi della scena del crimine, quale fonte primaria d’informazioni scientifiche necessarie per la costruzione delle prove in dibattimento.
    In diritto la “prova legale” è quella “prova” la cui affidabilità non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ma è prestabilita dal legislatore.
    È indispensabile, in questo caso specifico, parlare allora di oggetto della prova, di mezzi di prova e di mezzi di ricerca delle prove.
    Ai sensi dell’art. 187 c.p.p. sono considerati “oggetto della prova” i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
    Per “mezzi di prova” s’intendono i confronti, i documenti, l’esame delle parti, gli esperimenti giudiziali, la perizia, le ricognizioni e la testimonianza.
    Alla Polizia Giudiziaria è consentita, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
    I “mezzi di ricerca” delle prove vengono individuati nelle intercettazioni, nelle ispezioni, nelle perquisizioni, nei sequestri

    .

    I FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

    Altro importante spunto investigativo può essere intrapreso con la visione delle immagini della videosorveglianza (pubblica e privata) e non solo quelle dell’area del sinistro ma anche quelle delle aree limitrofe e con ampio anticipo dell’orario rispetto a quello in cui è avvenuto il sinistro stradale.
    La visione delle immagini delle aree limitrofe ci consentirà di meglio individuare il veicolo del quale si hanno pochi indizi; sarà possibile vedere la provenienza, la direzione, la destinazione e, in casi particolarmente fortunati, dove era sostato in precedenza il veicolo ricercato, consentendoci poi, con determinati ingrandimenti, di catturare quei particolari indispensabili per poter risalire con certezza al veicolo “pirata”. Come detto in precedenza, il top sarebbe avere in dotazione un drone per eseguire, durante i rilievi tecnici, le riprese dell’intera area del sinistro stradale nel corso del primo intervento e nell’immediatezza del fatto.