Nelle ultime settimane, dopo la pubblicazione della direttiva firmata dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute, si sono scatenate aspre polemiche sul nuovo art. 187, novellato dalla legge 25 novembre 2024 nr. 177, che ha completamente rivoluzionato il contenuto di uno dei pochi articoli, ancora penalmente rilevanti. Addirittura qualcuno ha parlato di “ritorno” dello stato di alterazione, attraverso l’analisi della circolare e considerati anche gli allegati che dovranno essere redatti dagli organi di polizia stradale e dai sanitari. Cerchiamo allora di fare ordine. L’articolo 1, comma 1, lett. b) ha modificato il suddetto articolo, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all’assunzione di stupefacenti. Il reato, prima di dicembre 2024, consisteva nel porsi alla guida della vettura in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione della sostanza vietata. Essenziale per l’accertamento del fatto-reato era, dunque, l’accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo. La Cassazione era consolidata su questo orientamento (v. da ultimo Cass., sez. IV penale, 25 gennaio 2023, n. 5890 e Cass., sez. IV penale, 18 aprile 2023, n. 22682 e ancora trib. Vicenza 4 febbraio 2022, n. 129).
La principale modifica e, dunque, la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti.
In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico (comma 1, lett. b) n. 2 dell’art. 1 qui in commento). Il dichiarato intento della modifica – pertanto – è di superare le difficoltà applicative dovute
alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione. Tanto è evidenziato anche dalla modifica conseguenziale della rubrica dell’art 187 (comma 1, lett. b) n. 1 dell’art. 1 in commento); nonché ancora dalla modifica del comma 1-bis. Significativa è anche la modifica in tema di controlli, quelli per i quali gli organi di polizia stradale dovranno organizzarsi. Al comma 2-bis viene introdotta
la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente non sia limitato alla mucosa del cavo orale ma comprenda anche la saliva. La modifica è tesa a consentire di “effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare de conducente. Tale prelievo, acquisito secondo modalità che dovranno essere fissate da apposite direttive adottate congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute in modo idoneo a garantire la custodia del campione prelevato, consentirà di accertare se il conducente abbia o meno assunto sostanze stupefacenti.
Gli accertamenti dovranno essere effettuati da laboratori certificati e secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense.
Il prelievo salivare, infine, dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e dell’integrità fisica dei conducenti e, in ragione delle sue caratteristiche peculiari (il liquido salivare costituisce microfiltrato del sangue, che è matrice elettiva per l’accertamento tossicologico), consentirà di verificare con certezza la recente assunzione della sostanza”. Sempre nel comma 2-bis, viene soppresso il riferimento all’adozione di un decreto ministeriale volto a definire le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti portatili da impiegare a tal fine. Il decreto sul c.d. “drogometro”, previsto sin dal 2010, non è stato mai adottato, nonostante i vari tentativi e sperimentazioni effettuate. Con le nuove norme il controllo salivare avverrà secondo linee guida emanate dai Ministeri dell’interno e della salute e presso laboratori certificati.
Le direttive sono state emanate, in meno di quattro mesi con una velocità anche sorprendente, rispetto alle tempistiche ministeriali, con circolare prot. n. 11280 del 11/04/2025 del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, in cui vengono illustrate le procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada.
Diversamente dalla precedente formulazione, la nuova norma punisce perciò la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica. Sono allegati molti moduli, in cui emergono particolari caratteristiche anche rispetto ai compiti degli organi di polizia stradale.
Il nuovo articolo 187 cds prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida.
L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale ben definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida.
La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche, non può essere invece indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli articoli 128 e 119, comma 4, cds.
E’ importante evidenziare che nessuna novità è stata, invece, introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova fattispecie, non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile. Per rispondere del reato di cui all’articolo 187 cds è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. È solo a seguito di risultati positivi dei predetti accertamenti di secondo livello che consegue, pertanto, la denuncia ai sensi dell’articolo 187 cds.
La nuova configurazione del reato e dei suoi elementi costitutivi suggeriscono l’individuazione di criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici, allo scopo di garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale ed adeguati livelli di affidabilità dei risultati, che hanno valore medico legale ai fini della prova della sussistenza del reato. Di conseguenza, le procedure analitiche che si sostanziano in accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. devono essere dotate delle seguenti imprescindibili caratteristiche, in primis l’effettuazione in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento; inoltre l’effettuazione di prelievo/raccolta, conservazione, manipolazione, movimentazione di campioni biologici secondo le linee guida tossicologico-forensi, con la stretta osservazione della catena di custodia ed infine l’effettuazione di analisi tossicologico-forensi con tecniche e metodiche di conferma aventi caratteristiche probatorie. Due sono gli allegati alla circolare che tengono conto delle metodiche analitiche più recenti, stabiliscono le modalità di esecuzione di tutte le fasi dell’accertamento per la determinazione della sussistenza degli elementi costitutivi, non solo della fattispecie di cui all’articolo 187 cds, ma anche delle fattispecie di cui agli articoli 186, 186-bis cds, nonché delle aggravanti di cui agli articoli 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, c.p..
Nell’allegato 1 vengono descritte le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale, in attuazione dell’articolo 187, comma 2-bis, cds. Nell’allegato 2, sono invece descritte le procedure attraverso le quali devono essere eseguiti gli accertamenti tossicologico-forensi presso le strutture sanitarie, sia in occasione dei servizi di controllo delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli, sia a seguito di incidente stradale, e verrà trattato in altro articolo.
Per quanto riguarda il test di screening tossicologico, da eseguirsi sul fluido del cavo orale (I livello) questi ricercano solo sostanze stupefacenti che possano interferire con la vigilanza alla guida di autoveicoli, compromettendo la sicurezza dei conducenti.
Al termine del test, in caso di non negatività all’esame di screening, fermo restando l’adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 356 c.p.p. e all’articolo 114 disp. att. c.p.p., il conducente deve essere adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento della procedura di controllo, anche al fine di acquisire il suo consenso all’esecuzione del prelievo di fluido del cavo orale per l’effettuazione dell’analisi di conferma (II livello), attraverso la compilazione di apposito modello.
Acquisito il consenso, si procederà alla raccolta simultanea di due aliquote di fluido del cavo orale, utilizzando due tamponcini posizionati contemporaneamente nella cavità orale del soggetto, a contatto con la mucosa, per campionare almeno 1 ml per ciascun tampone. I due tamponcini così imbevuti sono posizionati all’interno di due provette integre, contenenti una soluzione utile a stabilizzare il campione raccolto, che vengono aperte dagli operatori di polizia stradale davanti al conducente sottoposto al controllo, al momento del campionamento.
Le provette devono essere correttamente etichettate con il nome del soggetto sottoposto ad accertamenti o con codice univoco, firmate dall’interessato e dall’operatore che ha eseguito il campionamento, dotate di sigillo antieffrazione, e accompagnate dal verbale di prelievo compilato a cura del personale operante. La procedura di campionamento sopra descritta avviene alla presenza del conducente.
I predetti adempimenti costituiscono presupposto imprescindibile per garantire la genuinità della raccolta dei campioni secondo criteri tossicologico-forensi ed assicurare la relativa catena di custodia.
Sul verbale di prelievo/modulo di catena di custodia dovrà essere apposta la medesima etichetta dei campioni, riportante il nome o il codice univoco.
I campioni dovranno essere conservati a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento) e trasmessi al laboratorio di tossicologia forense in apposito contenitore termico con elemento refrigerante nel più breve tempo possibile, per consentire al laboratorio di fornire i relativi risultati entro dieci giorni, in conformità alla durata massima del ritiro cautelare della patente operato ai sensi dell’articolo 187, comma 5-bis, cds.
Una serie perciò molto dettagliata di operazioni che dovranno svolgere gli organi di polizia stradale, non come accertamento sanitario, ma con determinate garanzie e procedure che in caso non vengano attentamente osservate, potrebbero essere completamente inficiate in sede di difesa dal conducente indagato.
(segue)
di Luigi Altamura – Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona – Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona
