La installazione di un impianto di rilevamento automatico di infrazioni semaforiche deve rispettare quanto previsto dall’art. 4 del d.l. 121/02 per il rilevamento a distanza delle violazioni all’art. 142 c.d.s. e pertanto per le strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali è obbligatoria la emissione del previsto decreto prefettizio?
LA NORMATIVA
L’art. 4 del D.L. 121/02 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale” prevede:
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo.
IL MINISTERO DELL’INTERNO E L’AVVOCATURA DELLO STATO
La questione è risalente nel tempo ed è stata risolta correttamente in modo negativo, nel senso che le disposizioni dell’art. 4 del D.L. 121/02 non si applicano ai i sistemi di rilevamento automatico delle violazioni all’art. 146 c.d.s., ma ancora si registrano ricorsi avverso verbali per tale tipo di accertamento fondati su una risposta ad un quesito formulata dal Ministero dell’Interno nel 2008.
Il parere del Ministero dell’Interno n. 369 del 17/01/08 esordiva affermando che le fattispecie elencate nell’art. 4 del D.L. 121/02 (artt. 142, 149 e 176 c.d.s.) costituiscono un elenco tassativo, nel quale non viene contemplato l’art. 146 c.d.s., ma nel prosieguo, attraverso un ragionamento giuridico riferito all’art. 201 c.d.s. e alla casistica delle ipotesi che consentono una eccezione alla contestazione immediata, concludeva che la installazione di apparecchiature di rilevamento automatico di infrazioni semaforiche non presidiate da agenti accertatori dovevano essere installate solo ed esclusivamente sulle strade individuate con apposito decreto prefettizio.
La conclusione del Ministero dell’Interno non era corretta e costituiva un vero e proprio abbaglio.
Il Dicastero, però, rendendosi conto che la questione presentava problemi interpretativi meritevoli di adeguato approfondimento, riteneva opportuno richiedere parere sulla questione all’Avvocatura Generale dello Stato.
Il caso veniva affrontato dall’Avvocatura Generale dello Stato, il quale emetteva parere n. 46819 del 10/04/08 risolvendo, giustamente, lo stesso in senso contrario a quello indicato dal Ministero dell’Interno, osservando che la normativa era chiara e nulla aveva disposto per quanto concerneva i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni semaforiche, per i quali non veniva fatto alcun richiamo alla procedura di individuazione delle strade di cui all’art. 4 D.L. 121/02, pertanto la vigente normativa di riferimento non appariva pertanto permettere altre interpretazioni diverse da quella che emergeva dalla inequivoca formulazione delle sopramenzionate disposizioni.
a cura di Giovanni Paris