Una linea ribadita anche dal Codice dell’Ambiente, ovvero il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che all’articolo 192 prevede il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
Il Codice della Strada disciplina, inoltre, all’articolo 14 i poteri e le prerogative degli enti pubblici e locali titolari della strada.
Non solo:
lo stesso stabilisce che al ripristino delle condizioni di sicurezza concorrono anche i conducenti dei veicoli che causano il sinistro. L’articolo 15 infatti vieta di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi tipo sulla strada, mentre l’articolo 161 (comma 2 e 3), in caso di sversamento accidentale di sostanze impone al conducente l’adozione di cautele per rendere sicura la circolazione e l’obbligo di informare l’Ente proprietario della sede viaria affinché si intervenga sull’area interessata.
Si tratta di obblighi, perché l’articolo 1 pone la sicurezza nella circolazione in cima alle priorità da perseguire e anche a causa del fatto che i residui liquidi o solidi di un incidente oltre a rappresentare un rischio concreto per la mobilità, sono un costo sociale per l’ambiente su cui è necessario intervenire.