Le norme che regolano l’attività di rimozione dei detriti e pulitura della sede stradale sono contenute nel Codice della Strada, che all’articolo 211 impone il ripristino dello stato dei luoghi dopo un incidente.

Una linea ribadita anche dal Codice dell’Ambiente, ovvero il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che all’articolo 192 prevede il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Il Codice della Strada disciplina, inoltre, all’articolo 14 i poteri e le prerogative degli enti pubblici e locali titolari della strada.

Non solo:
lo stesso stabilisce che al ripristino delle condizioni di sicurezza concorrono anche i conducenti dei veicoli che causano il sinistro. L’articolo 15 infatti vieta di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi tipo sulla strada, mentre l’articolo 161 (comma 2 e 3), in caso di sversamento accidentale di sostanze impone al conducente l’adozione di cautele per rendere sicura la circolazione e l’obbligo di informare l’Ente proprietario della sede viaria affinché si intervenga sull’area interessata.

Si tratta di obblighi, perché l’articolo 1 pone la sicurezza nella circolazione in cima alle priorità da perseguire e anche a causa del fatto che i residui liquidi o solidi di un incidente oltre a rappresentare un rischio concreto per la mobilità, sono un costo sociale per l’ambiente su cui è necessario intervenire.